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Contraddittorietà della segnaletica ed illegittimità dell’accertamento

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In caso di contraddittorietà della segnaletica posta all’entrata di un varco elettronico ZTL va dichiarata l’illegittimità dell’accertamento della relativa violazione del Codice della Strada.

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SENTENZA 67978/11

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Nella persona del Giudice monocratico Dott. Nicola Dolce, addetto alla Seconda Sezione Civile, nella causa civile in primo grado iscritta sotto il N. 35438 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’Anno 2009, vertente

TRA

P.D., residente in Roma alla Via C.B. n. 35, ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cavour 221 presso lo studio dell’Avv. Fabio Fabbrini dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso

 – Ricorrente –

E

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t. con sede in Roma alla Piazza del Campidoglio n. 1

– Resistente Contumace –

Oggetto: Opp. a V.a.v. n. 13081902834 del 12/11/2008, n. 13081930698 del 18/11/2008, n. 13081938725 del 20/11/2008, n. 13081960183 del 25/11/2008, n. 13081963939 del 26/11/2008, n. 13081992797 del 2/12/2008, n. 13082080345 del 17/12/2008, n. 13082080132 del 17/12/2008

Conclusioni: Come appresso indicate

Vista la Legge 689/1981, all’udienza del 21/09/2011, udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato

SENTENZA

Dando lettura del dispositivo, come da separato verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con ricorso depositato in data 16/04/2009 D.P. proponeva opposizione ex art. 22 Legge 680/81 avverso i verbali di accertamento di violazione in   epigrafe indicati e notificati in data 19/02/2009 (quanto ai verbali  n. 13081902834 del 12/11/2008, n. 13081930698 del 18/11/2008, n. 13081938725 del 20/11/2008, n. 13081960183 del 25/11/2008, n. 13081963939 del 26/11/2008) ed in data 23/03/2009 (quanto ai verbali n. 13081992797 del 2/12/2008, n. 13082080345 del 17/12/2008, n. 13082080132 del 17/12/2008), relativi tutti alla violazione di cui all’art. 7/1-14 C.d.S. perché in Roma alla Via dei Serpenti ingresso 77, il conducente del motoveicolo BMW tg. AD 22780 “circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici” chiedendone l’annullamento per inesistenza della corsia riservata, per mancanza dell’elemento soggettivo della colpa, per motivazione apparente della mancata contestazione immediata.

            Instaurato il contraddittorio, il Comune di Roma non si costituiva malgrado la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto in data 24/02/2010, limitandosi a far pervenire i documenti richiesti.

            Dichiarata la contumacia dell’Ente resistente, all’udienza in epigrafe indicata la causa veniva decisa dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

            L’opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.

            Il principio posto dall’art. 3 della Legge 689/1981, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservandosi poi a quest’ultimo l’onere di provare di aver agito incolpevolmente (Cass. 07/09/2006 n. 19242).

Nella fattispecie il ricorrente:

– ha dedotto in ricorso la contraddittorietà della segnaletica posta all’entrata del varco elettronico ZTL di Via dei Serpenti, al quale varco si è sovrapposta da un certo momento in poi la corsia preferenziale per i mezzi pubblici;

– ha dedotto a verbale di prima udienza di essere in possesso del permesso ZTL n. 446713 rilasciato in data 07/11/2008 in qualità di residente (e nulla a tale proposito ha replicato l’Ente resistente);

– ha versato in atti n. 7 fotografie dello stato dei luoghi, dalle quali emerge l’effettiva coesistenza e sovrapposizione di diversa segnaletica verticale (“varco attivo”, “accesso consentito solo al traffico locale”, “attenzione rilevamento a distanza delle violazioni”).

Alla luce di tali elementi, deve dichiararsi insussistente l’elemento psicologico della colpa e dell’illegittimità degli accertamenti, con la conseguenza che deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati, e ciò anche a prescindere dalle ulteriori censure sollevate in ricorso.

Spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e, in difetto di notula, vengono liquidate d’ufficio in dispositivo.

P. Q. M.

            definitivamente pronunciando

– Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti opposti.

– Condanna l’Ente resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che distrae in favore dell’Avv. Fabio Fabbrini dichiaratosi antistatario, e che liquida in complessivi €. 350,00, di cui €. 40,00 per spese, €. 200,00 per diritti ed €. 110,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 12,5% spese generali, oltre I.V.A.  e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, li 21/09/2011

 

                 Il Giudice di Pace

                Dott. Nicola Dolce

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA 22 NOV 2012

 

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