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Contratto di appalto e responsabilità del direttore dei lavori

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Il Tribunale di Tivoli, in un’ipotesi di vizi relativi all’esecuzione di lavori commissionati,  ha affermato la responsabilità solidale dell’appaltatore e del direttore dei lavori. Il Tribunale, sul presupposto che il direttore dei lavori non ha provato la propria assenza di colpa, ha pertanto condannato sia l’appaltatore che il direttore dei lavori, al risarcimento dei danni subiti dal committente.

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SENTENZA 589/06

TRIBUNALE DI TIVOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, costituito dal Giudice, dott.ssa Annamaria Di Giulio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. di R.G. 1997 Cont. Anno 2002

TRA

M.A.G.M., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. Vito Sola, che la rappresenta e difende, come da procura a margine dell’atto di citazione

                                                                                                                      ATTRICE

E

L.L., elettivamente domiciliato in Subiaco, viale P. n. 25, presso lo studio dell’Avv. R.G., che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce alla copia passiva dell’atto di citazione

                                                                                                        CONVENUTO

NONCHE’

M.R.

                              CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO DELLA CAUSA: contratto d’appalto

CONCLUSIONI: per parte attrice: “in via preliminare dichiarare risolto per inadempimento il contratto di appalto stipulato in data 13.7.97 tra il sig. F.A. e il Sig. M.R.; condannare il sig. M. R. e l’arch. L.L., in solido o non fra loro, al pagamento della somma di € 80.000,00 quale spesa necessaria per il rifacimento dei lavori ed a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti e subendi od in quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda fino al dì dell’effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria nonché interessi composti ex art. 1283 c.c., con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”; per parte convenuta L.L.: “preliminarmente dichiarare la prescrizione del diritto per cui è domanda; nel merito rigettare la domanda attore, siccome infondata in fatto ed in diritto; in via gradata, dichiarare l’esclusione del direttore dei lavori da ogni responsabilità”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11-12.7.2002 la sig.ra M.A.G.M conveniva  in giudizio i sig.ri M.R. e L.L. deducendo di essere proprietaria dell’immobile sito in Subiaco, via dei M. n. 23; di aver stipulato in data 13.7.1997 un contratto di appalto con la ditta M.R. per l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione della copertura e della facciata della villetta, affidando la direzione di lavori all’arch. L.L.; che i lavori in questione non erano stati eseguiti a regola d’arte in quanto, tra l’altro, la tinteggiatura applicata sulle pareti si era sfaldata; che era già stato intrapreso procedimento ex art. 696 c.p.c. nell’ambito del quale era emersa la totale difformità dell’opera rispetto a quanto concordato; che, pertanto, doveva ravvisarsi la responsabilità per inadempimento di entrambi i convenuti, in quanto la Ditta M.  doveva ritenersi tenuta a prestare la garanzia ex art. 1667 c.c. per vizi e difformità dell’opera appaltata, mentre il L., in qualità di direttore dei lavori, doveva ritenersi responsabile per aver omesso di vigilare durante l’esecuzione dei lavori.

L’arch. L. si costituiva deducendo preliminarmente l’intervenuta prescrizione del diritto per non avere il committente provveduto a contestare i vizi dell’opera entro 60 giorrni dalla scoperta, come prescritto dall’art. 1667, secondo comma, c.c., e per non aver esercitato la relativa azione entro due anni dalla consegna, come prescritto dall’art. 1667, terzo comma c.c.. Precisava, in particolare, il convenuto che l’opera era stata ultimata e consegnata sin dall’anno 1997. Escludeva, inoltre, l’applicabilità dell’art. 1669 c.c., concernente vizi strutturali dell’opera, non rilevabili nel caso in esame.

Quanto al merito deduceva il convenuto l’infondatezza del ricorso, per essere stati i lavori eseguiti conformemente al progetto. Evidenziava inoltre che la sola responsabilità imputabile al direttore dei lavori era quella relativa alla conformità degli interventi rispetto a quelli di progetto, essendo del tutto estraneo ai suoi obblighi quello di garantire l’intrinseca qualità dei prodotti utilizzati (quale quello relativo alla tinteggiatura), nonché la capacità e perizia in fase esecutiva  degli operai chiamati ad effettuare la posa in opera dell’intonaco.

In ogni caso, precisava di aver fatto ragionevole affidamento sulla qualità delle vernici utilizzate, che erano state fornite da una società molto nota nel settore (B.V. S.p.a.).

Il Sig. M. R., ancorché ritualmente citato, non si costituiva, onde ne veniva dichiarata la contumacia.

Nel corso dell’istruttoria veniva espletata prova per interpello nei confronti del convenuto L. L. e veniva disposta C.T.U. il Giudice dava altresì atto della mancata risposta all’interrogatorio formale del convenuto contumace M. R.

Quindi, nell’udienza del 20.3.2006 il Giudice tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per deposito delle note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve essere accolta.

Si premette in primo luogo che in data 13.7.1997 è stato concluso contratto di appalto tra il Sig. F.A., dante causa dell’attrice, e la ditta R.M. per l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione della copertura e delle facciate dell’immobile sito in Subiaco, Via dei M. 23. In atti (all. 3 del fascicolo di parte convenuta) vi è copia del preventivo di spesa della ditta M. del 12.6.1997 sulla base del quale l’accordo è stato raggiunto, in cui sono analiticamente indicati i lavori da eseguire per il rifacimento del tetto e della facciata per un importo complessivo pari a lire 84.545.000.

Nella perizia redatta dal C.T.U. dott. F. P. nel procedimento ex art. 696 c.p.c., instaurato dall’attrice avanti al Tribunale di Tivoli, si precisa, in particolare, che negli artt. 1 e 2 il contratto fa riferimento  al capitolato redatto dalla ditta M. R. nel quale sono riportati i lavori completi di misure ed importi per un totale di £. 84.545.000;  che la durata dei lavori è riportata in cento giorni lavorativi ovvero, all’incirca fino all’undici novembre dello stesso anno; che nell’art. 3 è prevista la possibilità da parte del committente di far eseguire alla ditta variazioni sulla quantità dei lavori nella misura di circa il 20% per un range di importi variabile da £ 64.000.000 a £ 96.000.000; che all’art. 8, con aggiunta scritta a penna, viene stabilita la data di consegna dei lavori e la relativa penale di  £ 100.000 per ogni giorno di ritardo.

Con riferimento allo stato dell’immobile successivo alla realizzazione dei lavori, il C.T.U. dott. P. ha evidenziato che “sulla facciata principale risulta asportato c.a. il, 90% della tinteggiatura ma anche quella rimasta in loco appare sollevata  e si stacca sotto l’azione esercitata con le dita (…) Nella superficie in cui è ancora presente la tinteggiatura sono state osservate lesioni agli intonaci con tinteggiatura all’interno a dimostrazione di una mancanza di preparazione preventiva delle superfici (…) Nella parte Nord la facciata è deturpata da una serie di microlesioni di forma quadrangolare, dovute all’apposizione di rete elettrosaldata posta troppo superficialmente e coperta probabilmente dal solo intonaco. Tale intervento (…) rientra probabilmente nella maggiorazione del 20% considerata dall’art. 3 del contratto. La tipologia di esecuzione risulta inefficace, nullo o quasi è, infatti, l’effetto ‘consolidante’ di una rete posta così superficialmente. Tale rete non protetta sufficientemente è inoltre, soggetta a una rapida ossidazione che rende ulteriormente nullo l’intervento”.

In ragione di quanto sopra evidenziato il C.T.U. dott. P. ha evidenziato lo stato di “avanzato degrado” in cui, all’esito dei lavori per cui è causa, si trova l’immobile di proprietà dell’attrice, chiarendo altresì che “gli interventi eseguiti allo scopo di restituite all’immobile l’antico valore estetico hanno sortito l’effetto contrario” e che, in conseguenza di ciò,  si è determinata  “una situazione sconcertante dovuta ad intonaci lesionati, tinteggiature in part rimosse, in parte scrostate ed interventi di consolidamento (rete elettrosaldata) che oltre a non consolidare le strutture hanno sensibilmente peggiorato l’estetica della villa con vistose lesioni reticolari”.

Pertanto il C.T.U. ha concluso nel senso di ritenere che la Sig.ra A. abbia subito “gravi danni da cattiva esecuzione di lavori manutenzione straordinaria”.

Alle medesime conclusioni appena descritte è pervenuto anche il C.T.U. incaricato nel presente procedimento, l’ing. T. L., il quale ha evidenziato che l’aspetto generale della facciate dell’intero immobile è “decisamente degradato”, in quanto “anche nei punti in cui non vi è stata asportazione della tinta, la stessa tende a polverizzare, venendo via molto facilmente al semplice passaggio di una mano”. Il C.T.U. ha osservato la presenza di una serie di segni di colore più scuro, a formare una griglia a maglie quadrate, che indicano un processo di ossidazione del ferro della rete elettrosaldata (che doveva fungere da armatura per l’intonaco) dovuto allo spessore inadeguato dello strato esterno di intonaco. Quanto alla polverizzazione della tinta, per il C.T.U. è dovuta “verosimilmente ad una non corretta preparazione del sottofondo”; mentre il facile distacco dell’intonaco, le crepe e l’avvenuto isolamento della parete in diversi punti, ad avviso del C.T.U. fanno pensare “all’utilizzo di materiali non idonei o comunque non correttamente preparati o messi in opera”.

 A conclusione di tutto quanto sopra evidenziato l’ing. T. ha provveduto all’elencazione degli interventi da eseguire sull’immobile oggetto di causa tenendo conto dei Prezzi unitari desunti dal Listino Regione Lazio 2002 e dal Listino DEI 2011, quantificando l’importo totale della spesa necessaria per il ripristino in € 41.526,30 + I.V.A.

Tutti i fatti narrati – quanto alla conclusione del contratto ed alla successiva esecuzione di esso da parte della ditta M. in modo non conforme agli accordi stabiliti, con conseguente prodursi di ingenti danni al fabbricato per cui è causa e successivi tentativi di riparazione dei danni prodotti, privi di alcun esito – sono stati articolati in capitoli della prova per interpello cui il convenuto M. non ha dato risposta, con ogni conseguenza sulla formazione del convincimento del Giudice, nel senso di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.

Si evidenzia, inoltre, la non fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c., non essendo stata data alcuna prova circa l’intervenuta accettazione dell’opera, ed essendovi, piuttosto, una serie di elementi di segno contrario. Più in particolare, si ritiene che in realtà i lavori non siano mai stati neanche portati a compimento, con la conseguente non configurabilità di una presa in consegna dell’opera da parte del committente, che è momento logicamente e giuridicamente distinto e antecedente rispetto all’accettazione senza riserva, a partire dalla quale iniziano a decorrere i predetti termini di decadenza e prescrizione (vedasi, al riguardo, Cassazione civile, sez. II, 12 luglio 2004, n. 12829; Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14584).

Il C.T.U. dott. P. ha infatti evidenziato come in data 27.9.2000 sia stato concluso con il committente un nuovo contratto a firma della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori, stipulato a seguito di contestazioni dei lavori, con ogni probabilità promananti dallo stesso direttore dei lavori; il C.T.U. evidenzia inoltre che tale nuovo accordo non fu osservato, tanto che in data 23.5.2001 il direttore dei lavori inviò una lettera alla ditta sollecitando la fine dei lavori e comunicando il termine di giorni quindici per la ripresa ed ultimazione degli stessi; il C.T.U. conclude sul punto precisando che dopo tale lettera i lavori non sono mai stati ultimati. Ciò trova ampia conferma nella corrispondenza in atti: infatti nella nota del 10.10.1999 inviata dallo stesso M. ai sig.ri G. e F. A. l’appaltatore riconosce espressamente i vizi dell’opera realizzata, dichiarando di aver constatato personalmente che la tinteggiatura eseguita presentava “diffusi fenomeni di distacco, dovuti al sollevamento della tinta stessa come se si trattasse di una pellicola”. In ragione di ciò il M. ha dichiarato alla controparte di impegnarsi a realizzare  una idonea tinteggiatura attraverso alcuni lavori, consistenti in: “a) nolo e posa in opera di ponteggio a norma; b) scartavetratura della tinta fino al vivo dell’intonaco; c) applicazione di una mano di fissativo; d) applicazione di una tinta idonea per colore e tenuta che verrà concordata con l’arch. L. e con la proprietà”, lavori tutti da iniziarsi nella primavera del 2000. Orbene, da successiva nota del L. al M. emerge chiaramente che alla data del 23.5.2001 nessuno di questi lavori era stato eseguito; in particolare, il direttore dei lavori evidenzia che: “a) nella parete di nord non è stata completata la rimozione della tinta; b) in nessuna altra parete è stato eseguito alcun lavoro; c) sono stati montati i ponteggi sulle pareti nord ed est”, assegnando alla ditta gg. 15 dalla data di ricevimento della missiva per la ripresa ed ultimazione dei lavori.

Ritiene pertanto questo Giudice che sussistano tutti gli elementi necessari a fondare una pronuncia di risoluzione del contratto di appalto concluso in data 13.7.1997 dal dante causa dell’attrice con la Ditta M. R. e per la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno ex art. 1667 c.c., per esecuzione di opere difformi da quelle concordate, nella misura stimata dal C.T.U. ing. T..

Si evidenzia, con riferimento al titolo della responsabilità, quanto precisato dalla Cassazione, secondo cui “in tema di appalto, è applicabile la disciplina di cui all’art. 1667 c.c. e non quella di cui all’art. 1669 c.c.  ogni qualvolta i lamentati (ed accertati) vizi dell’opera non incidano negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità ed uso cui sia destinato” (Cassazione civile, sez. II, 16 luglio 2004, n. 13268).

Dalla complessiva lettura delle perizie in atti, emerge infatti che i vizi relativi all’esecuzione dei lavori commissionati, riguardando una cattiva realizzazione delle opere di intonacatura esterna dell’edificio, non attengono alla stabilità e solidità degli immobili e pertanto, non creano concreti ed imminenti pericoli per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini.

Deve essere a questo punto affrontata la questione relativa alla responsabilità solidale dell’arch. L., assumendo quest’ultimo che per il direttore dei lavori non valgano le medesime presunzioni di colpa che l’art. 1669 c.c. pone a carico dell’appaltante.

Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che “qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti, ancorché di contratti differenti, rispettivamente d’appalto e di opera professionale, dell’appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente” (così Cassazione civile, sez. II, 10 maggio 1995, n. 5103).

Nel caso in esame si ritiene non invocabile la disciplina dell’art. 2236 c.c., non essendosi trovato il professionista di fronte a problemi tecnici di speciale difficoltà, dovendosi qualificare come ordinaria la diligenza richiesta per la realizzazione di lavori di ripristino dell’intonacatura di uno stabile, sia pur di interesse storico-artistico. Dalle relazioni peritali in atti, infatti, non risulta dedotto alcun profilo tecnico che consenta di ravvisare nelle opere in questione un problema di particolare complessità.

Ciò posto, si evidenzia che il direttore dei lavori L. non ha provato la propria assenza di colpa, essendosi limitato a produrre in atti una nota inviata circa un anno dopo il conferimento dell’incarico (15.1.1998) alla ditta produttrice delle vernici impiegate, nonché una nota del 23.5.2001, indirizzata al M. e, per conoscenza, ai committenti, in cui si sollecita la realizzazione di alcuni lavori di riparazione dei danni prodotti nella fase esecutiva. Tale intervento propulsivo-sollecitatorio, esplicato quando era ormai da tempo decorso il termine entro cui le opere avrebbero dovuto essere completate, non può di per sé ritenersi sufficiente a fondare un giudizio di esonero da responsabilità, non avendo il L. dimostrato di aver puntualmente adempiuto al proprio obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla scelta dei materiali, nonché alle modalità di applicazione e manutenzione di essi, nel che essenzialmente consisteva l’oggetto dell’appalto (non essendo la ditta incaricata chiamata a realizzare opere murarie o altri interventi di tipo strutturale).

Deve pertanto riconoscersi la responsabilità solidale dei convenuti.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:

  1. accoglie la domanda di risoluzione del contratto di appalto concluso in data 13.7.1997 da F.A. e M.R.;
  2. condanna entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, danni che si liquidano in € 41.526,30 oltre I.V.A. nonché interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
  3. condanna entrambi convenuti, in solido, al rimborso delle spese di lite sostenute nel presente giudizio da parte attrice, spese che si liquidano in € 1.500,00 per onorari  980,00 per competenze, € 450,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Tivoli, 10.7.2006

IL GIUDICE  

(Dott.ssa A. Di Giulio)

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