dell'avvocato Vito Sola, patrocinante in Cassazione

phone icon06.35454548 / 06.35428127 (fax)
addrVia Ugo De Carolis, 31, 00136, Roma
divider

Corsie preferenziali. Illegittimità dell’accertamento della violazione effettuato con sistemi automatizzati

separator

/ 0 Commenti /

Il Giudice di Pace di Roma ribadisce l’illegittimità dell’accertamento della violazione al Codice della Strada per circolazione su corsia riservata ai mezzi pubblici effettuato attraverso il sistema di rilevamento automatico (cosiddetto Sirio Ves)

Studio Legale Avv. Vito Sola
tel. 06.35.45.45.48 ~ fax 06.35.42.81.27
email: segreteria@studiolegalesola.it
Via Ugo De Carolis 31~ 00136 Roma

SENTENZA N. 42528/12

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Melchiorre Talamanca della Prima Sezione Affari Civili
ha emesso sentenza nella causa iscritta al ruolo n. 119295 dell’anno 2011 posta in deliberazione nella udienza del 28/9/2012
TRA
M.F. con domicilio eletto in Roma, Via Ugo De Carolis n. 31, presso lo studio dell’Avv. Vito Sola, che difende e rappresenta giusta mandato a margine del ricorso;
– OPPONENTE –
E
Roma Capitale, elett.te domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21 rappresentato e difeso dalla F.D. dott.ssa F.P. giusta delega Segretario Generale prot. n. 2944/2009;
– OPPOSTA –
OGGETTO: Opposizione verbale n. 13111390201 del 1/8/2011.
Alla udienza del 28/9/2012, visto l’art.7 del D. Lgs. n.150/2011, sentite le conclusioni ha pronunciato:
SENTENZA
dando lettura del dispositivo.
CONCLUSIONI
Per l’opponente: annullamento della sanzione di cui all’oggetto, vittoria delle spese di lite; per l’opposta, respingere il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/12/2011 F.M. proponeva opposizione ex art. 204-bis D. Lgs. n.285/1992 e art. 7 del D. Lgs. n.150/2011 contro comune di Roma ora Roma Capitale avverso sanzione amministrativa concernente violazione del C.d.S. per circolazione nella corsia riservata ai mezzi del pubblico trasporto.
La P.A., ritualmente costituita nei termini, ha contestato gli assunti della ricorrente e prodotto documentazione; è rimasta assente alla trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è accolta.
L’opposta produce a chiarimento della regolarità dell’azione la copia di nota interna di servizio redatta dall’organo accertatore che illustra una procedura riferita a divieto di transito ed alla istituzione della corsia riservata con la tecnica per il controllo e rilevazione delle infrazioni.
Sull’argomento delle rilevazioni automatizzate da remoto per la circolazione nelle corsie bus la Corte di Cassazione, facendo seguito a suo precedente (Cass. Civ., Sez. II, 10 ottobre 2008, n.24942) nel quale affermava la congruità dei sistemi di controllo per l’accesso in ZTL anche per quanto concerne la circolazione nelle corsie riservate ai mezzi del pubblico trasporto senza necessità di ulteriore specifica autorizzazione, ha tenuto a puntualizzare (Cass. Civ., Sez. II, 15/10/2008, n.25181) la utilizzabilità del sistema solo in corrispondenza dei varchi ZTL essendo già state effettuate tutte le verifiche ritenute necessarie per garantire la corretta e sicura funzionalità degli impianti (vedi anche Cass. Civ., Sez. II, sent. n.10148/2009).
La rilevazione di cui al verbale qui contestata non è corrispondente a varco della ZTL.
Le spese di lite seguono la soccombenza equamente liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice di Pace
definitivamente pronunciando, accoglie l’opposizione proposta da M.F. nei confronto di Comune di Roma ora Roma Capitale avverso verbale n.13111390201 del 1/8/2011 e per l’effetto dichiara illegittimo il processo verbale di contravvenzione e, per quanto di ragione, annulla lo stesso; condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore del distrattario Procuratore equamente liquidate nella omnicomprensiva somma di euro 160,00 (ivi compresi € 37,00 di esborsi per contributo) oltre IVA e CAP come per legge.
Roma 28 settembre 2012

 Il Giudice di Pace

Dott. Melchiorre Talamanca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA 27.11.2012

separator