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Delibera assembleare ed art. 700 cpc. Inammissibilita’

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E’ inammissibile il ricorso, promosso in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 cpc, per ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva di una delibera assembleare.  La misura cautelare tipica apprestata dall’ordinamento per soddisfare tale esigenza cautelare è offerta, quanto alle delibere condominiali, dall’istanza ex art. 1137, comma 3, codice civile (azionabile anche prima dell’inizio della causa di merito) e quanto alle delibere della comunione dall’istanza ex art. 1109 del codice civile.

 

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Decreto di inammissibilita` n. cronol. 3956/2023 del 12/07/2023
RG n. 29089/2023
Repert. n. 15709/2023 del 12/07/2023

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 29089/2023, promosso da:

L. P. , M. C., F. O., E. M., S. G., E. B., S. L., V. L., P. T., G. C.

con l’avv. M.  B.

RICORRENTI

contro

COMUNIONE RESIDENCE

con l’avv. Vito Sola

RESISTENTE

a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell.11.7.2023,

nella persona del dott. Fabio De Palo, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

visto il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. con cui L. P. , M. C., F. O., E. M., S. G., E. B., S. L., V. L., P. T., G. C. . nella qualità di multiproprietari con diritto di godimento turnario esclusivo di specifiche unità immobiliari interne al Residence   hanno chiesto di ordinare all’amministratore della comunione di non dare attuazione alla delibera assembleare del 1.4.2023 con cui è stato autorizzato a non consegnare le chiavi degli appartamenti ai multiproprietari ed ai loro ospiti che non rispettino il divieto di introdurvi animali;

dato atto che i ricorrenti . quanto al fumus boni iuris . hanno dedotto la violazione delle loro prerogative proprietarie riconosciute dall’art. 42 Cost. in quanto fortemente compresse dal divieto di accompagnarsi con i propri animali domestici frapposto dalla comunione con l’adozione della delibera del 1.4.2023, ciò in evidente contrasto anche con l’art. 1138, co. 5, cod. civ. secondo cui  le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici., nonché . quanto al periculum in mora . il rischio di un grave ed irreparabile danno esistenziale ed economico derivante dall’impossibilità di sfruttare le vacanze estive accompagnati dai propri animali domestici;

rilevato che la Comunione Residence. nel costituirsi. ha eccepito . in via preliminare . l’inammissibilità del ricorso ex art. 700  c.p.c. per difetto del requisito della residualità, in quanto i ricorrenti, al fine di veder soddisfatta  le proprie pretese, avrebbero dovuto chiedere la sospensione dell’efficacia della delibera ai sensi dell’art. 1137 cod. civ., e . nel merito . ha comunque dedotto la carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora concludendo per il rigetto del ricorso;

sentite le parti all’udienza di discussione dell.11.7.2023;

dato preliminarmente atto del contrasto giurisprudenziale e dottrinale in ordine alla qualificazione del provvedimento cautelare con cui viene chiesta la sospensione di una delibera assembleare . nell’ambito del condominio e della comunione ordinaria . nel senso di considerarlo un provvedimento ex art. 700 c.p.c. assoggettato ai relativi requisiti, ovvero un provvedimento cautelare tipico ai sensi dell’art. 1137 cod. civ. (o dell’art.1109 cod. civ.), da invocare contestualmente all’impugnazione della relativa delibera (od anche  anticipatamente ai sensi dell’art. 1137, co. 4, c.c.);

ritenuto condivisibile l’orientamento maggioritario in merito alla qualificazione della richiesta di sospensione della delibera assembleare quale autonomo provvedimento cautelare tipico (.. la sospensione delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c. configura un rimedio cautelare tipico, la cui esistenza rende inammissibile il ricorso all’art. 700 c.p.c., in quanto norma speciale di natura residuale e sussidiaria che non può essere utilizzata per integrare in via analogica la disciplina dei provvedimenti cautelari tipici.: cfr. Trib. Nocera Inferiore del 2.2.2001 e Trib. Salerno del 15.12.2007);

considerato che i ricorrenti qualificano espressamente la propria pretesa cautelare  come provvedimento ai sensi dell’art. 700 c.p.c., argomentando conseguentemente le proprie deduzioni secondo lo schema della tutela cautelare innominata;

ritenuta . sulla base di tali premesse . fondata l’eccezione preliminare sollevata dal  resistente in quanto:   rispetto alle misure cautelari tipiche, il provvedimento ex art. 700 c.p.c. si pone

quale norma di chiusura la cui ammissibilità è subordinata al requisito preliminare della c.d. .residualità.  nella fattispecie appare, invero, evidente il difetto di tale presupposto, in quanto i ricorrenti, avendo concluso .per ordinare all’amministratore p.t. del .Residence . Dott. P. D. P., di non dare attuazione alla delibera assembleare del 01 aprile 2023., hanno sostanzialmente chiesto di  ordinare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. la sospensione dell’efficacia della delibera del 1.4.2023;

.  la misura cautelare tipica apprestata dall’ordinamento per soddisfare tale esigenza cautelare è come detto offerta . quanto alle delibere condominiali  dall’istanza ex art. 1137, comma 3, cod. civ. (azionabile anche prima dell’inizio della causa di merito) e . quanto alle delibere della comunione  dall’istanza ex art. 1109 cod. civ.; .  l

a pretesa dei ricorrenti. avanzata invece nelle forme del procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. . non appare dunque utilmente trattabile nella presente sede;

ritenuto che le spese di lite . liquidate d’ufficio ex d. m. 55/2014  devono seguire la soccombenza dei ricorrenti;

P.Q.M.

dichiara l’inammissibilità del ricorso;

condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla resistente le spese processuali, liquidate d’ufficio in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.

12.7.2023

IL GIUDICE

 

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