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Aggiornamento dell’assemblea condominiale e necessità della riconvocazione

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La Corte nega la possibilità che l’assemblea condominiale possa sospendere la riunione e validamente aggiornarsi ad altra data, senza che tutti i condomini ne vengano a conoscenza attraverso regolare convocazione scritta.

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SENTENZA 4648/81

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano CAROTENUTO – Presidente –

Dott. Raffaele PARISI

Dott. Giuseppe MARESCA – Rel. –

Dott. Rocco RAFUNDI

Dott. Eduardo PIERANTONI – Consiglieri –

ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da:

C.S. elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso; – ricorrente –

CONTRO Condominio (OMISSIS), elett.te dom.to in Roma, (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende per delega a margine del controricorso. – controricorrente –

Per l’annullamento della sentenza della Corte di Appello di Roma del 7/12/79 = 26/2/80. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/4/81 dal Cons. G. Maresca. Per il ricorrente è comparso l’avv. (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Per il controricorrente è comparso l’avv. (OMISSIS) che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Mario Zema che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 25 febbraio 1977 S.C. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il Condominio (OMISSIS), al quale partecipava come proprietario di una unità immobiliare, esponendo che era stata indetta un’assemblea condominiale in prima convocazione per il 13 gennaio 1977 e in seconda convocazione per il giorno successivo, alle ore 21; che non essendo intervenuto alla riunione, dal relativo verbale aveva appreso che l’assemblea, riunitasi il giorno 14 gennaio 1977 in seconda convocazione per deliberare, fra l’altro, sull’autorizzazione dell’amministratore a resistere in un giudizio per il risarcimento di danni promosso dallo stesso C. nei confronti del Condominio (punto 1° dell’ordine del giorno), e avuta la presenza di sedici condomini rappresentanti 342 millesimi, aveva dapprima discusso il punto 3° dell’ordine del giorno (relativo alle “varie”), indi, stante l’ora tarda, aveva sospeso la riunione aggiornandola alle ore 20,30 del giorno 18 immediatamente successivo, nel quale la riunione era proseguita con la presenza di venticinque condomini rappresentanti 532 millesimi, e l’assemblea aveva autorizzato l’amministratore a stare in giudizio. L’attore, richiamato l’art. 1136, secondo e quarto comma, cod. civ., deduceva che l’assemblea non era validamente costituita in quanto non si era raggiunta la metà del valore dell’immobile e neppure poteva essere sospesa, ma doveva essere riconvocata. Chiedeva, quindi, annullarsi la delibera del 14 gennaio 1977. Resisteva il convenuto Condominio. Ma il Tribunale, con sentenza del 15 maggio 1978, accoglieva la domanda e dichiarava la nullità della deliberazione adottata nella riunione del 18 gennaio 1977, osservando che la decisione di “aggiornarsi”, presa dall’assemblea nella riunione del 14 gennaio 1977, era nulla, il numero dei condomini presenti essendo risultato inferiore a un terzo del totale, e che pertanto la delibera impugnata, la quale era stata adottata in una riunione assembleare non validamente costituita, “mancando, al pari dell’avviso ai condomini, ogni altro presupposto perché essa potesse indirsi e attuarsi”, era affetta da nullità assoluta. Su gravame del Condominio la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 26 febbraio 1980, in riforma della decisione del primo giudice, rigettava la domanda osservando che, ai fini della delibera sul punto 1° dell’ordine del giorno, per discutere il quale l’assemblea si era riunita il 14 gennaio 1977 in seconda convocazione, era necessario il quorum previsto dall’art.1136, quarto comma, cod. civ.; che nella riunione del 14 gennaio 1977, al momento in cui fu deciso di passare a discutere su detto punto 1° dell’ordine del giorno e quindi di sospendere l’assemblea e di aggiornarla al 18 gennaio 1977, il quorum predetto non sussisteva in quanto erano presenti sedici condomini su quarantotto; che, però, la decisione di aggiornamento era stata legittima in quanto sussisteva il quorum richiesto dall’art. 1136, terzo comma, cod. civ. per le deliberazioni di carattere ordinario; che nella riunione svoltasi il 18 gennaio 1977 erano presenti ventiquattro condomini (per oltre cinquecento millesimi) su quarantotto e che tutti i presenti avevano votato a favore; che, pertanto, la deliberazione adottata il 18 gennaio 1977 sull’argomento di cui al punto 1° dell’ordine del giorno dovevasi ritenere valida in quanto sussiteva il quorum previsto dall’art. 1136, quarto comma, cod. civ. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il C., deducendo due mezzi illustrati da memoria. Resistente, mediante controricorso, il Condominio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione. Con il primo mezzo il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché difetto di motivazione in ordine al punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, del codice di rito, censura l’impugnata sentenza perché avrebbe valicato i limiti dell’impugnazione e ignorato il giudicato formatosi su una questione, di importanza decisiva, espressamente affrontata e risolta dal Tribunale. In particolare, premesso che il giudice di primo grado aveva – in primo luogo – ritenuto la nullità della decisione di aggiornamento, al pari di ogni altra adottata il 14 gennaio 1977, per irregolare costituzione dell’assemblea, e aveva – in secondo luogo – dichiarato la nullità della deliberazione del 18 gennaio 1977 per essere stata adottata in una riunione assembleare non validamente costituita, “mancando, al pari dell’avviso ai condomini, ogni altro presupposto perché essa potesse indirsi e attuarsi”, il ricorrente sostiene che si tratterebbe di due distinte statuizioni, ciascuna delle quali sufficienti a sorreggere la decisione di accoglimento della domanda, e che il Condominio, in sede di gravame, non le avrebbe impugnate entrambe, l’appello avendo investito solo la prima statuizione, con la conseguenza che sulla seconda si sarebbe formato il giudicato. Con il secondo mezzo il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli art. 1136 cod. civ., 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e 112 cod. proc. civ. nonché difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, del codice di rito, censura l’impugnata sentenza per aver ritenuto legittima la decisione di aggiornamento adottata nell’assemblea del 14 gennaio 1977 e valida la deliberazione presa nell’assemblea del 18 gennaio 1977 sul punto 1° dell’ordine del giorno. Così decidendo – prosegue il ricorrente – la Corte d’Appello avrebbe trascurato di considerare che nessuna norma di legge consente di sospendere e aggiornare un’assemblea condominiale senza che tutti i condomini siano inviati a partecipare alla nuova riunione, e che – al contrario – la necessità che il nuovo invito sia comunicato a tutti i condomini è posta dalla norma imperativa contenuta nel sesto comma dell’art. 1136 cod. civ. Il ricorso è fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono. Non può consentirsi con il ricorrente sui rilievi dal medesimo svolti nel primo mezzo in quanto, nell’economia della sentenza di primo grado, la nullità della deliberazione adottata nell’assemblea del 18 gennaio 1977, prima ancora che da ragioni intrinsecamente relative alla costituzione di quell’assemblea, discendeva dalla ritenuta nullità della decisione di aggiornamento, deliberata nell’assemblea del 14 gennaio 1977; ragione per cui il Condominio, gravandosi contro la prima statuizione, aveva investito anche la seconda. D’altra parte, oggetto della controversia era se la deliberazione condominiale con cui l’amministratore era stato autorizzato a resistere in altro giudizio promosso dal C. contro il Condominio fosse valida o invalida. Ragione per cui il Condominio non avrebbe avuto interesse a impugnare la sentenza del Tribunale relativamente alla prima statuizione e non alla seconda. Pertanto, la Corte d’Appello ha rettamente operato con il ritenere che il gravame avesse investito l’intera decisione – nella valutazione dei fatti e delle conseguenze giuridiche – come complessivamente errata. Dove, invece, la Corte d’Appello non ha rettamente operato è nell’aver ritenuto che un’assemblea di condominio, la quale, riunita in seconda convocazione, non abbia esaurito l’argomento o gli argomenti posti all’ordine del giorno, possa validamente aggiornarsi ad altra data, e in questa validamente deliberare, senza che tutti i condomini abbiano avuto notizia in tempo utile dell’aggiornamento, in modo da poter partecipare alla nuova riunione. Dispone, invero, il sesto comma dell’art. 1136 cod. civ. che l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini siano stati invitati alla riunione. La preventiva convocazione di tutti i partecipanti alla comunione, in quanto attiene al procedimento per la costituzione dell’assemblea deliberante, integra un requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione. Ora, nulla vieta che l’assemblea, riunita in seconda convocazione ai sensi dell’art. 1136, terzo comma, cod. civ. e con la maggioranza prescritta dalla legge – quanto meno in relazione ad alcuni degli argomenti posti all’ordine del giorno -, non avendo potuto esaurire la trattazione degli argomenti medesimi, per completarne l’esame si aggiorni ad altra data. Ma, non prevedendo la legge, per alcuna ragione, – e ancor meno per mancanza del numero necessario dei partecipanti in relazione alla natura e al contenuto delle questioni rimaste da esaminare -, una convocazione successiva alla seconda, tale aggiornamento deve essere considerato alla stregua della fissazione di una nuova assemblea, la quale non può ritenersi validamente costituita né può, quindi, validamente deliberare se non consti che tutti i condomini siano stati tempestivamente invitati a parteciparvi. Diversamente opinando, la norma di cui al sesto comma del più volte citato art. 1136 cod. civ. verrebbe elusa; e sarebbe travolto il principio secondo cui la minoranza in tanto è vincolata alla deliberazione della maggioranza in quanto sia ammessa a esprimere il proprio parere in sede assembleare, senza che possa addursi in contrario che il voto dei condomini non convocati non avrebbe avuto peso decisivo ai fini del raggiungimento della maggioranza semplice o qualificata richiesta dalla legge. Il ricorso va pertanto accolto, per quanto di ragione. L’impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte Suprema di Cassazione – Seconda Sezione Civile – il 22 aprile 1981.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1981

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