2014
Il Tribunale di Roma conferma quanto già chiarito in tema di “condominio parziale” dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr Cassazione n. 7885/1994). Ai fini della validità delle delibere assembleari è configurabile una maggioranza limitata ai soli condomini della parte di edificio alla quale è destinato il bene o servizio in separato godimento.
Studio Legale Avv. Vito Sola
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Sent. 2211/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Roma, quinta sezione, in composizione monocratica in persona del Giudice unico, dott. Paolo Russo
All’esito dell’udienza in data 03.02.2011, udita la discussione orale, ha emesso, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 86643/2009 promossa da:
R.M.G., rappresentata e difesa dall’Avv. I.M.A e domiciliata presso ii suo studio in Roma, via G. P. n. 3 per procura a margine dell’atto di citazione
attrice
contro
Condominio di via G. n. 25, Roma, rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Sola e domiciliato presso il suo studio in Roma, via Ugo De Carolis n. 31 per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
convenuto
dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione a verbale, di cui il presente allegato costituisce parte integrante;
premesso che l’attrice ha impugnato la delibera adottata dall’assemblea del Condominio di Via G. n. 25, Roma in data 27.11.2009, per mancanza del quorum prescritto dall’art. 1136 e.c. essendo presenti n. 2 condomini su 14, rappresentanti un totale di 75,59 millesimi;
rilevato che con la delibera impugnata l’assemblea ha approvato l’affidamento alla ditta E. s.r.1. dell’esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo della condomina I., nonché il riparto della relativa spesa per 1/3 a carico della I. e per 2/3 a carico dei condomini R., V. e Va.;
– che secondo quanto dedotto dal convenuto e non contestato dall’attrice, il terrazzo, dal quale provenivano le infiltrazioni che hanno reso necessario provvedere ai predetti lavori, funge da copertura agli appartamenti dei piani sottostanti, ubicati nell’edificio condominiale di via G. n. 25, che appartengono all’odierna attrice ed ai condomini V. e Va., regolarmente convocati per l’assemblea del 27.11.2009;
ritenuto che “la spesa per la riparazione di una terrazza o il lastrico di un edificio condominiale deve essre sopportata per un terzo da coloro che ne hanno l’uso esclusivo e per due terzi da tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui la terrazza o il lastrico serve, in proporzione del valore del piano di ciascuno. L’obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa non deriva dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio ma dall’essere proprietario di una unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione (Cass. n. 2821 del 16/07/2976);
– che, inoltre, in caso di godimento separato di beni o servizi comuni all’interno di un unico condominio, ai fini della validità delle delibere assembleari, è configurabile una maggioranza limitata ai soli condomini della parte di edificio alla quale è destinato il servizio in separato godimento;
– che tale orientamento si fonda sul principio, che si ricava dall’art. 1123, commi 2 e 3 c.c., dal quale emerge non soltanto che le spese destinate a servire i condomini in misura diversa ovvero a fornire utilità a un gruppo di condomini sono sostenute da questi ultimi, ma altresì che questi stessi sono i soli legittimati a deliberarle;
– che, infatti, la giurisprudenza (Cass. n. 7885/1994) ha chiarito che “i presupposti per l’attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l’esistenza e per l’uso, ovvero sono destinati all’uso o al servizio, non di tutto l’edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso, ricavandosi dall’art. 1123, terzo comma, che le cose, i servizi, gli impianti, non appartengono necessariamente a tutti i partecipanti. Ne consegue che dalle situazioni di cosiddetto “condominio parziale” derivano implicazioni inerenti la gestione e l’imputazione delle spese, in particolare non sussiste il diritto di partecipare all’assemblea relativamente alle cose, ai servizi, agli impianti, da parte di coloro che non ne hanno la titolarità, ragion per cui la composizione del collegio e delle maggioranze si modificano in relazione alla titolarità delle parti comuni che della delibera formano oggetto;
– che il riconoscimento dell’autonomia strutturale e negoziale di un condominio parziale comporta che ai fini della validità delle delibere assembleari è configurabile una maggioranza limitata ai soli condomini della parte di edificio alla quale è destinato il bene o servizio in separato godimento;
– che, pertanto, la domanda va rigettata, dovendo ritenersi che i soli condomini legittimati a deliberare erano quelli proprietari del terrazzo e degli appartamenti sottostanti;
– considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico dell’attrice in base al criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta la domanda proposta da R.M.G. nei confronti del Condominio di via G. n.25, Roma con atto di citazione del 21.12.2009. Condanna l’attrice a rifondere al Condominio convenuto, e per esso all’avv. Vito Sola dichiaratosi antistatario, le spese del giudizio liquidate in complessivi € 1.833,00, di cui € 533,00 per diritti ed € 1.300,00 per onorario, oltre il rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma in data 03.02.2011 in esito a discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
IL GIUDICE
Paolo Russo
Depositato in Cancelleria
3 febbraio 2011