2017
L’azione giudiziale dell’amministratore del Condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, deve essere promossa nei confronti del vero proprietario di detta unità e non anche di chi possa apparire tale
Studio Legale Avv. Vito Sola
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SENTENZA 23163/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la dott.ssa FABIANA CORBO, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 61534/2014 Ruolo Generale Contenzioso
TRA
O.M. elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Ugo De Carolis, 31 presso lo studio dell’Avv.to Vito Sola, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine della citazione in opposizione
OPPONENTE
E
CONDOMINIIO DI VIA G.C. 36 – VIA G.Z. 1/66, ROMA, in persona dell’amministratore p.t. elettivamente domiciliato in Roma, Via T. 15 presso lo Studio dell’Avv. A. M.i che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposto
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato all’epigrafato condominio, O.M. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 016451/2014 emesso da questo tribunale nel procedimento n. r.g. 34692/2014 per la somma di euro 6.751,49, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di oneri condominiali.
Instauratasi la lite, si è costituito l’opposto, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Acquisita la documentazione hic et inde prodotta, il giudice, all’udienza del 10.11.2016 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alla parti termini di legge per il deposito delle memorie conclusive.
***
L’opponente eccepisce il proprio difetto di legittimazione nel procedimento monitorio in quanto non più proprietaria dell’immobile in relazione al quale è stata proposta l’ingiunzione dal 2.12.2008.
L’eccezione risulta documentata e di fatto non smentita dal condominio opposto il quale si limita ad invocare la figura della “condomina di fatto” , basando le proprie difese, in sostanza, sul principio dell’”apparentia iuris”; principio che, ormai da tempo, la Corte di Cassazione ha sancito non trovare applicazione in ambito condominiale.
La questione è stata, infatti, oggetto di un contrasto giurisprudenziale risolto da un intervento delle Sezione Unite della Cassazione, che hanno affermato che “in caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche di chi possa apparire tale”.
Come chiarito dalla corte nomofilattica, il principio dell’apparenza non è applicabile nel rapporto tra il codominio e il singolo condomino perché esso è strumentale alla tutela dell’affidamento del terzo in buona fede e nel predetto rapporto non sussiste una relazione di terzietà tra il condominio e condomino, in quanto l’ente di gestione non è terzo. Alla luce della pubblicità dei trasferimenti immobiliari sarà, infatti, sempre possibile, anzi doveroso, prima di inoltrare un ricorso, rintracciare nei pubblici registri il proprietario dell’appartamento, a prescindere dalla condottta tenuta dall’”apparente condomino” (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 8 aprile 2002, n. 5035, in tal senso anche Cass. civ. sez. II, 24.06.2008 n° 17201, Cass. civ. Sez. II, 30-08-2002, n. 12709; Cass. civ. Sez. II, 25-11-2003, n. 17897; Cass. civ. Sez. II, 27-01-2004, n. 1435; Cass. iv. Sez. II, 27-12-2004, n. 23994; Cass. civ. Sez. II, 25 gennaio 2007, n. 1627; Cass. civ. Sez. II Sent., 03-08-2007, n. 17039).
Per le predette ragioni, a nulla rileva che la O. sia stata eventualmente convocata alle assemblee condominiali e via abbia partecipato o che abbia impugnato le relative delibere.
Per tali motivi, va accolta l’opposizione e per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 016451/2014 emesso da questo tribunale nel procedimento n. rg. 34692/2014 nei confronti di O.M.
Condanna il Condominio al pagamento nei confronti dell’opponente delle spese di lite che liquida, complessivamente, in euro 240,00 per esborsi (compreso contributo unificato) ed euro 3.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed IVA e CPA come per legge.
Roma, 3 novembre 2017
Il Giudice
dott. Fabiana Corbo