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Il ricorso in Cassazione del PM

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Il Pubblico Ministero non potrà con ricorso in Cassazione nei termini di cui all’art. 603, comma 3 bis, lamentarsi della mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nell’ipotesi in cui l’imputato sia stato assolto anche in sede di appello.

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SENTENZA N. 30747/2018

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANNA PETRUZZELLIS                             – Presidente –                 Sent. n. sez. 1021/2018

ANDREA TRONCI                                                                            UP – 30/05/2018

ANGELO COSTANZO                                                                      R.G.N. 1342/2018

ORLANDO VILLONI

LAURA SCALIA                                       – Relatore –

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di:

A.T. nato a H. il…..

R.F. nata a E. il…..

inoltre:

S.S.

 

avverso la sentenza del 07/11/2017 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E’ presente l’avvocato SOLA VITO del foro di ROMA in difesa di A.T e R.F. il quale si riporta alle conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

  1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha confermato quella di primo grado con cui il Tribunale di Trapani aveva assolto con la formula perché il fatto non sussiste, gli imputati, A.T. e R.F., da reato loro in concorso ascritto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per avere costoro al fine di esercitare un preteso diritto di proprietà e potendo ricorrere al giudice, impedito a S.S. di fare ingresso nel vano condominiale dell’immobile sito in Castellammare del Golfo, Via XXXX, mediante violenza sulle cose consiste nel posizionare un ferro di bloccaggio nel portoncino di ingrasso.
  2. La circostanza che la parte offesa avesse dovuto ricorrere al giudice per il riconoscimento della servitù di passaggio in favore del proprio immobile, altrimenti intercluso, avrebbe “eliso”, nelle conclusioni raggiunte dai giudici di appello, l’antigiuridicità dell’azione degli imputati che per la contestata condotta avrebbero solo esercitato una facoltà del loro diritto di proprietà.
  3. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo che fa valere, asseritamente, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen.   La Corte territoriale avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale non ammettendo l’acquisizione del provvedimento d’urgenza con cui, ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., la persona offesa aveva ottenuto dal Tribunale civile di Trapani il passaggio attraverso l’area condominiale  di cui in rubrica nei confronti della precedente proprietaria dell’immobile, dante causa degli imputati.
  4. E’ pervenuta a questa Corte con raccomandata a/r, protocollata in data 10 gennaio 2018, una nota a firma degli imputati con cui costoro si protestano unici proprietari dell’immobile in rubrica e dell’area su cui la persona offesa rivendica il diritto di passaggio ed allegano documentazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo è inammissibile.
  2. Il ricorso per cassazione del pubblico ministero, in quanto assoggettato alle previsioni di cui al novellato comma 1-bis, dell’art. 608 cod. proc. pen., risultando la sentenza impugnata emessa il 7 novembre 2017, e quindi in epoca successiva all’entrata in vigore della legge di riforma n. 103 del 2017, è consentito avverso la sentenza di appello confermativa di quella di proscioglimento di primo grado, cd. doppia conforme, soltanto per le ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen. tra le quali non risulta compresa quella della mancata assunzione di prova decisiva  di cui alla lett. d) dell’art. 606, comma 1, cit.
  3. Il P.m., già appellante sul punto a fronte del diniego del giudice di primo grado, denuncia nel proposto ricorso per cassazione infatti la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in relazione all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen.), tale qualificando il provvedimento d’urgenza che nei termini di cui alla cautela innominata ex art. 700 cod. proc. civ. aveva ordinato alla dante causa degli imputati, precedente proprietaria dell’immobile cui accede l’area condominiale oggetto di contestazione, di consentire alla persona offesa del presente giudizio l’esercizio del diritto di passaggio.
  4. Nella pure essenziale struttura del proposto ricorso, si denuncia con lo stesso la mancata acquisizione e valutazione di quel documento dedotto come capace di viziare la sentenza impugnata, intaccando di quest’ultima la struttura portante (Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv. 248105), con deduzione i cui contenuti integrano, pertanto pacificamente, la figura sintomatica del vizio di motivazione da mancata acquisizione di prova decisiva.
  5. Resta poi estranea al ricorso la diversa ipotesi della rinnovazione della istruttoria dibattimentale di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la cui violazione è pure impropriamente  richiamata nel proposto mezzo.  La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale di cui al novellato art. 603, comma 3 – bis, cod. proc. pen. è regola processuale alla cui applicazione è tenuto il giudice di appello nel caso di impugnativa del P.m. avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa e la cui violazione può farsi valere nel giudizio di cassazione là dove con la sentenza di appello si sia pervenuti a condanna dell’imputato per ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grado, trattandosi di canone che formatosi in via giurisprudenziale (SS.UU. Dasgupta), è diretto a tutelare le posizioni dell’imputato.                                                                                                      Il P.m. non potrà quindi dolersi in cassazione nei termini di cui all’art. 603, comma 3 – bis, cit. della mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in malam partem là dove cioè l’imputato sia stato assolto anche in appello.                                                                                            Né la mancata acquisizione  del provvedimento cautelare adottato dal giudice civile nella presupposta  lite integra prova dichiarativa rispetto alla cui formazione vengano in considerazione ragioni di immediatezza ed oralità.
  6. Il ricorso è pertanto inammissibile perché proposto al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

            P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi deciso il 30/05/2018

Il Consigliere estensore                                                         Il Presidente

Laura Scalia                                                                        Anna Petruzzellis

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

6 LUG 2018

Sent. Cassazione 30747.18

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