2020
Il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano. Il giudice di legittimità deve avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo.
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24432/2020
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Presidente
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE Consigliere
UMBERTO LUIGI CESARE Consigliere
GIUSEPPE SCOTTI Consigliere
MARIA ACIERNO Consigliere
GIULIA IOFRIDA Consigliere
FRANCESCO TERRUSI Consigliere Rel.
ORDINANZA
sul ricorso 419/2019 proposto da: XXX
rappresentato e difeso dall’avv. A…. giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione
-ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis – controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 02/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2020 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.
Rilevato che:
XXXX ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Brescia che ha respinto la sua domanda di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.
Considerato che:
il ricorrente denunzia in unico contesto l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 e 5 e 19 del t.u. imm.;
il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., mancando l’esposizione dei fatti di causa;
il ricorrente formula la doglianza ex abrupto, senza alcun riferimento ai fatti, alla motivazione delle domande e alle ragioni del diniego,
evocate con formula genericamente allusiva (“che qui si richiamano”);
viceversa da tempo questa Corte ha chiarito che per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, nonché lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni;
il principio impone cioè che il ricorso contenga esso – in sé – tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo (cfr. per tutte Cass. n. 1926-15, Cass. n. 13312-18); da questo punto di vista giova puntualizzare che anche il Protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso riconosce doversi a tal proposito indicare separatamente, da un lato, la cd. “sintesi dei motivi” e dall’altro la “esposizione del fatto” e lo svolgimento del processo siccome funzionale “alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva” -; e solo dopo suppone redigersi la parte relativa ai “motivi di impugnazione”; ciò è da considerare confermativo del senso ultimo del canone di autosufficienza, visto che la ripartizione dell’esposizione del fatto non può mai mancare nel ricorso per cassazione e deve rimanere per migliore intelligenza confinata in termini di tendenziale autonomia rispetto alla esposizione delle argomentazioni a sostegno delle singole censure;
difatti i motivi di ricorso, essendo deputati a esporre gli argomenti difensivi, anche ove alludano alle fasi del giudizio (e una tale allusione è del tutto generica nel caso di specie) non possono considerarsi funzionalmente idonei a una precisa enucleazione dei fatti di causa, I quale invece è prescritta sì in termini di sommarietà dall’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., ma in funzione della necessità di individuare innanzi tutto la materia del contendere, agevolando la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, per modo da coordinare, poi, l’esame dei motivi di censura (v. Cass. n. 21750-16);
le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 13 ottobre 2020.
Il Presidente
Depositato in Cancelleria
Il 03 nov. 2020

