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Illegittima l’applicazione delle maggiorazioni semestrali ex art. 27 della legge n. 689 del 1981 su cartella esattoriale emessa in virtù di violazione delle norme sul codice della strada e non su ordinanza ingiunzione prefettizia

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Il Tribunale di Roma, quale Giudice di secondo grado, in parziale riforma di una sentenza del Giudice di Pace di Roma, ha dichiarato l’illegittimità delle maggiorazioni semestrali ex art. 27 della legge n. 689 del 1981 applicate da Roma Capitale e da Equitalia Sud su cartella esattoriale emessa su verbale di violazione alle norme del codice della Strada e non su ordinanza ingiunzione prefettizia.

SENTENZA 23304/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 8993 del R.G.A.C.C. dell’anno 2013, deciso con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 281 sexies cpc nell’udienza del 20.11.2013 e vertente
TRA
X.X.
APPELLANTE
E
Roma Capitale
APPELLATA
nonché
Equitalia Sud S.p.A.
APPELLATA

OGGETTO: opposizione ex art. 615 cpc
Rilevato che
fondato risulta il motivo di appello con cui si deduce che il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di parte attrice di annullamento della cartella di pagamento 097 2010 00165868 per illegittima maggiorazione ex art. 27 della legge 689 del 1981;
nel merito, l’opposizione risulta fondata in quanto i verbali posti a fondamento della cartella medesima erano divenuti titoli esecutivi per somme pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento ex art. 203 C.d.S.;
infatti, l’art. 27 della legge n. 689 del 1981 si riferisce soltanto ai casi in cui è stata emessa una ordinanza-ingiunzione prefettizia, cioè in casi in cui è stato rigettato il ricorso al Prefetto;
nel caso in esame, invece, non esiste un valido titolo esecutivo che legittimi le maggiorazioni semestrali previste dal succitato art. 27, non essendo stata emessa alcuna ordinanza-ingiunzione;
infatti, alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3 che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza-ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10% (cfr. Cass. 3701 del 2007);
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione comunale, si liquidano come da dispositivo e si distraggono come richiesto, mentre si compensano tra appellante ed Equitalia Sud S.p.A. in quanto i motivi di opposizione hanno ad oggetto attività di esclusiva competenza dell’ente impositore.
P. Q. M.
il Tribunale, in persona del Giudice dr. Sergio Pannunzio, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 28134 del 2012, così provvede:
a) annulla la cartella di pagamento n. 097 2010 00165868 26 emessa nei confronti di XX;
b) condanna Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento del primo grado del giudizio che liquida in euro 543,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge, spese che si distraggono a favore dell’Avv. L.P.;
c) condanna, altresì, Roma Capitale, in persona come sopra, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 63,50 per spese ed euro 570,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge, spese che si distraggono a favore dell’Avv. L.P.;
d) compensa le spese tra appellante ed Equitalia Sud S.p.A.
Roma 20.11.2013

Il Giudice
Dr. Sergio Pannunzio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA 20.11.2013

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