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Impiego pubblico: accesso procedimento disciplinare altrui

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Impiego pubblico: si può accedere al fascicolo del procedimento disciplinare di altro dipendente

Si deve riconoscere la legittimazione ad accedere agli atti relativi al procedimento disciplinare avviato nei confronti di un altro dipendente pubblico. La mera afferenza degli atti ad un procedimento disciplinare non è idonea ad evocare la richiamata categoria di “dati sensibili e giudiziari” in quanto si versa nella distinta ipotesi di un procedimento amministrativo, ancorché di carattere sanzionatorio e, dunque, fisiologicamente estraneo all’ambito di applicabilità dell’eccezione all’accesso in argomento.

È quanto sostenuto dal TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IIIbis, sent. 30 marzo 2022, n. 3645.

 

 Studio Legale Avv. Vito Sola
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 533 del 2022, proposto da

<omissis>, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Sola, Agostino Sola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

<omissis>, non costituito in giudizio;

per l’accertamento ex art. 116 c.p.a.

del diritto di parte ricorrente ad accedere ai documenti amministrativi chiesti con l’istanza inviata all’amministrazione resistente a mezzo pec del 9 novembre 2021;

nonché, per la condanna

dell’amministrazione intimata a consentire l’accesso agli atti in questione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;

Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1 Con l’odierno ricorso è stato impugnato il diniego parziale adottato dall’amministrazione a fronte dell’istanza di accesso agli atti del 9 novembre 2021 presentata dal ricorrente in epigrafe.

Quest’ultimo, in particolare, ha chiesto l’ostensione degli atti presenti nel fascicolo relativo al procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, oltre a quelli contenuti nel fascicolo disciplinare aperto dalla stessa amministrazione a carico di un collaboratore scolastico coinvolto nella medesima vicenda, citato nell’odierno giudizio in qualità di controinteressato.

1.2 A fronte della succitata istanza, l’amministrazione scolastica ha negato l’accesso agli atti del fascicolo disciplinare del controinteressato, ritenendo la domanda sprovvista di una compiuta esplicitazione dell’interesse diretto, concreto ed attuale di parte ricorrente ad accedere a tale documentazione, anche alla luce del fatto che ai procedimenti disciplinari afferirebbero dati sensibili, tutelati dall’ordinamento giuridico in maniera assimilabile a quelli giudiziari, ai sensi dell’art. 24, co. 7 della legge n. 241/90.

Così come chiesto in calce a tale comunicazione, parte ricorrente ha provveduto tempestivamente ad integrare l’istanza de qua, precisando come l’accesso, nel caso di specie, sarebbe stato necessario a fini difensivi, tenuto conto che i procedimenti sanzionatori in parola sono stati avviati a seguito di una vicenda che ha riguardato entrambi i dipendenti. Per cui, venendo in rilievo le medesime premesse fattuali, l’interesse di parte ricorrente sarebbe stato giustificato dalla necessità di verificare che la potestà sanzionatoria esercitata dall’amministrazione nei due casi de quibus si sia effettivamente basata sulle stesse evidenze emergenti dalla fase istruttoria.

1.3 Alle precisazioni di parte ricorrente l’amministrazione non ha fornito ulteriori riscontri, ragion per cui è stato proposto l’odierno gravame.

  1. L’Amministrazione resistente si è formalmente costituita in giudizio.
  2. Alla camera di consiglio del 22 marzo 2022 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

  1. A giudizio del Collegio non pare revocabile in dubbio la legittimazione del ricorrente, attinto da un provvedimento disciplinare a seguito di una vicenda comune a quella di un altro dipendente dello stesso istituto, ad ottenere l’ostensione degli atti del procedimento relativo a quest’ultimo, essendo stati comunque precisati i tratti qualificanti della rilevanza e della specificità della posizione giuridica di parte ricorrente rispetto ai documenti in questione.

Del resto, è evidente che, nel caso di specie, le premesse fattuali ai procedimenti disciplinari in parola sono comuni ad entrambi i dipendenti, venendo in rilievo un’esigenza conoscitiva in capo alla parte ricorrente al fine di instaurare eventuali contenziosi per la tutela dei propri interessi. Mediante l’anelato accesso agli atti suddetti, invero, allo stesso sarebbe consentito di verificare che i fatti rilevanti ai fini dell’istruttoria siano stati effettivamente acquisiti in entrambi i fascicoli, al fine di constatare la sussistenza, o meno, di possibili omissioni in grado di inficiare la legittimità della sanzione ricevuta.

  1. Né pare possibile opporre, nel caso qui in rilievo, la rilevanza preminente di interessi antagonisti alla riservatezza in ragione del preteso coinvolgimento di dati sensibili e giudiziari.

Com’è noto, in presenza dei necessari presupposti di legittimazione ed interesse, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, con la precisazione di cui al successivo art. 24, comma 7, a mente del quale ” Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale“.

In sostanza, una limitazione del diritto di accesso potrebbe giustificarsi soltanto in relazione alle specifiche eccezioni individuate dall’ultimo periodo dell’art. 24, comma 7, cit., e quindi alla riservatezza di dati del dipendente in questione qualificabili come sensibili, ovvero sensibilissimi, ipotesi che non paiono sussumibili nel caso di specie (cfr. Cons. Stato, Sezione III, n. 5004 del 30.10.2017).

  1. D’altro canto, anche a voler ritenere che la mera afferenza degli atti ad un procedimento disciplinare valga ad imporre un bilanciamento rafforzato, ritenendo tale circostanza ex se idonea ad evocare la richiamata categoria di “dati sensibili e giudiziari” – nonostante si versi, a ben vedere, nella distinta ipotesi di un procedimento amministrativo, ancorché di carattere sanzionatorio e, dunque, fisiologicamente estraneo all’ambito di applicabilità dell’eccezione all’accesso in argomento – non può comunque essere sottaciuto come, nel caso in esame, emergano delle esigenze di tutela del ricorrente, rispetto alle quali risulta essere evidente l’utilità di acquisire gli atti dell’istruttoria disciplinare del soggetto controinteressato.
  2. A tal proposito, va evidenziato come il principio enucleabile dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, impone al giudice di accertare, in via esclusiva, se la conoscenza della documentazione amministrativa chiesta sia potenzialmente ed astrattamente utilizzabile a difesa di interessi giuridicamente rilevanti. L’autonomia dell’odierno giudizio sull’accesso rispetto a quello, futuro ed eventuale, instaurato dalla parte ricorrente per vedere tutelate le proprie ragioni con riferimento alla fattispecie de qua, comporta che il Collegio, oggi chiamato a decidere sulla sola presenza, o meno, dei requisiti legittimanti alla proposizione della domanda di accesso, non possa se non limitare la propria cognizione a tali aspetti, senza poter estendere il suo apprezzamento con riferimento ai profili di ricevibilità, ammissibilità o, comunque, sulla fondatezza sostanziale delle ragioni di parte ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 13 gennaio 2012, n. 116).
  3. Nel caso di specie, avendo parte ricorrente chiarito che il suo interesse all’accesso agli atti contenuti nel fascicolo disciplinare del collaboratore scolastico è strumentale a verificare la correttezza dell’istruttoria condotta, nei due procedimenti sanzionatori, da parte dell’amministrazione, a fronte di un’unica e comune dinamica fattuale, la sua domanda deve trovare accoglimento, in quanto formulata al fine di poter tutelare un proprio interesse giuridicamente rilevante, con conseguente accertamento del suo diritto ad ottenere copia degli atti chiesti con l’istanza di accesso all’uopo formulata.
  4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione scolastica di consentire l’accesso alla documentazione chiesta da parte ricorrente, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica, su istanza di parte, della presente sentenza.

Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi Euro <omissis>, oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

 

sentenza TAR Lazio n. 3645.2022

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