2018
Ai sensi dell’art. 92, comma 2 del codice di procedura civile, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in caso di reciproca soccombenza ovvero “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” e, in ogni caso deve essere motivata dal Giudice
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SENTENZA 1907/2018
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI
GIUDICE DOTT. MICHELE CATALDI
CAUSA AVENTE N.R.G. 80178/2016
UDIENZA DEL 26.01.2018, ore 9,45
Sono presenti i seguenti difensori.
per l’appellante S. P. , l’Avv. Vito Sola
per l’appellata contumace, nessuno è comparso.
Il Giudice,
Ex art. 281 sexies c.p.c., viste le conclusioni già rassegnate, dispone darsi inizio alla discussion orale.
La parte discute, riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
Il Giudice,
visto l’art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio e, all’esito, riammesso il difensore, legge la seguente
SENTENZA
che prosegue questo verbale e ne è parte integrante;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI
IN PROSECUZIONE DEL VERBALE D’UDIENZA DEL 26.01.2018, ALL’ESITO DELLA DISCUSSIONE ORALE E DELLA CAMERA DI CONSIGLIO, HA
PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 281 SEXIES C.P.C
NEL GIUDIZIO AVENTE N.R.G. 80178/2016, TRA
appellante: S.P. (Avv. Vito Sola)
e
appellata: R. (contumace)
oggetto: altri istituti e leggi speciali
conclusioni: come da verbale del 24.01.2018
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
S.P., con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a R. di C.C.A., ha impugnato la sentenza n. 13121/2016 del Giudice di Pace di Roma, emessa il 14.04.2016 nella causa n. r.g. 14831/2009.
L’odierno appellante, opponente nel giudizio di primo grado, aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 14629/2008 del Giudice di Pace di Roma, che gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 1.260,00, oltre interessi legali e spese, competenze ed onorari della procedura monitoria, in favore dell’opposta R. di C.C.A.
Il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando, tuttavia, le spese di lite tra le parti e così motivando al riguardo: “Esistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio”.
L’appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha compensato le spese del giudizio, chiedendo la condanna dell’appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
L’appellata è rimasta contumace.
La causa, esaurita la trattazione, precisate le conclusioni e svolta la discussione orale come da verbale che precede, è stata rimessa in decisione e viene decisa come segue.
L’appello è fondato e deve essere accolto.
La compensazione delle spese di lite, infatti, ai sensi dell’art. 93, comma 2, c.p.c. può essere disposta in caso di reciproca soccombenza ovvero “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” e, ad ogni modo, deve essere adeguatamente motivata dal Giudice, che deve indicare le fondate ragioni ed i particolari motivi idonei a giustificarla.
La sentenza impugnata, che nulla ha motivato al riguardo, deve, pertanto essere parzialmente riformata, nella parte in cui la compensazione delle spese di lite tra le parti e, per l’effetto, l’appellata, parte opposta e soccombente nel giudizio di primo grado, deve essere condannata a rifondere le spese di lite alla controparte.
Tali spese si liquidano come da dispositivo, applicando il D.M. n° 55/2014 e pertanto considerando l’importanza, la natura, la difficoltà ed il valore dell’affare ed il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando il D.M. n° 55/2014 e pertanto considerando l’importanza, la natura, la difficoltà ed il valore dell’affare ed il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando in appello, così decide:
1) accoglie l’appello avverso la sentenza definitiva n. 13121/2016 del Giudice di Pace di Roma, emessa il 15.04.2016 nella causa r.g. 14831/2009;
2) per l’effetto del capo che precede, in riforma del solo capo del dispositivo della sentenza impugnata relativo alle spese, condanna la parte appellata a rifondere all’appellante le spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in euro 43,00 per spese borsuali ed euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
3) condanna la parte appellata a rifondere all’appellante le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 174,00 per spese borsuali ed euro 2.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Sentenza scritta, emanata, e letta intero, in Roma, all’udienza del 26.01.2018.
Ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che precede si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Il Giudice

