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La notifica degli atti giudiziari al Condominio

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Il Condominio è un ente di gestione rappresentato dall’amministratore. Il domicilio del Condominio coincide con quello dell’amministratore che lo rappresenta ed al quale vanno notificati tutti gli atti rivolti al Condominio. Pertanto, è nulla la notifica nei confronti dell’amministratore del Condominio, se intervenuta presso lo stabile condominiale e non presso la residenza dell’amministratore o il suo domicilio.

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SENTENZA 6244/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE II CIVILE

 

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Silvio dott. Sorace                     Presidente relatore

Maria Enrica dott. Puoti         Consigliere

Cecilia dott. De Santis              Consigliere

riunita oggi in camera di consiglio per decidere nella causa in appello appresso indicata, trattenuta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 21/02/2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6288 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2008, vertente

TRA

R.G, elettivamente domiciliato in Roma in Via (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende in virtù di delega in margine all’atto di appello C.F. (OMISSIS)

Appellante

E

Condominio dello stabile di Largo V.B. n. 68, in persona dell’amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma in Via Ugo De  Carolis, 31 presso lo studio dell’avv. Vito Sola che lo rappresenta e difende in virtù di procura in margine alla comparsa di costituzione C.F. (OMISSIS)

Appellato

Oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma in data 11-28/5/2007

Conclusioni: per l’appellante: “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, esperiti i necessari incombenti, in riforma della sentenza impugnata: a) dichiarare l’inammissibilità della proposta opposizione per tardività; b) in via subordinata, nel merito, rigettare l’opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. R.G. 13121/2005, condannando l’opponente alle spese del giudizio ed al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., 2° comma, non inferiore a 10.000,00 Euro, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; c) con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche del primo grado di giustizia, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 12,5%”.

Per parte appellata: “Piaccia all’Ecc.ma Corte rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare l’atto di appello promosso dal Sig. G.R. confermando la sentenza del Tribunale di Roma n. 10598/07, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il Condominio di Largo V.B. n. 68 in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, premesso che con decreto ingiuntivo del tribunale di Roma del 29.3.05, notificatogli presso l’indirizzo di Largo V.B. n. 68, in data 5.5.05, gli era stato ingiunto di pagare in favore di G.R. la somma di € 33.389,98 oltre interessi legali dalla domanda, nonché le spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio, con termine di quaranta giorni dalla notifica; che come a conoscenza del R. e rilevabile dal verbale di consegna del 10.2.05, in occasione del subentro del nuovo amministratore P.M. all’amministratore uscente R., la nuova sede e domiciliazione del Condominio era quella sita in Roma, Via G.B. n. 71,; che nonostante al ricorrente fosse nota questa circostanza quest’ultimo, tramite il suo procuratore Avv. C., aveva notificato il decreto ingiuntivo presso l’indirizzo di Largo V.B. n. 68 ove non sussisteva alcuna domiciliazione del soggetto giuridico opponente, né alcun soggetto rappresentante dello stesso ed idoneo alla ricezione di qualsivoglia atto giuridico; che, pertanto, l’intimato non aveva avuto tempestiva conoscenza del decreto per l’irregolarità della relativa notificazione, che doveva, conseguentemente, ritenersi nulla; proponeva opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., avverso il suddetto decreto per i seguenti motivi: 1) nullità della notifica perché effettuata in luogo diverso da quello indicato espressamente dall’amministratore e legale rappresentante pro-tempore P.M.; 2) mancata notifica “a mani proprie” dell’amministratore in carica, ed in luogo destinato all’organizzazione e svolgimento dell’attività condominiale (mancava anche un servizio di portierato o di persona incaricata di svolgere una qualche mansione condominiale), non essendo comunque mai stato designato, nell’ambito del condominio, un luogo espressamente destinato a tale uso. Ciò posto, il Condominio di Largo V.B. n. 68 in Roma, citava  R.G. dinanzi al Tribunale Civile di Roma per la declaratoria di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e della sua inefficacia ai sensi dell’art. 644 c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio R.G. chiedendo in via pregiudiziale che fosse dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione perché tardiva, ed in subordine, nel merito, il rigetto dell’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna dell’opponente alle spese di giudizio ed al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella somma di € 10.000,00, od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. All’udienza del 31.1.07, sulla conclusioni delle parti, il giudice riservava la decisione.

Il Tribunale, con la indicata sentenza di cui sopra, dichiarava la nullità della notifica e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo opposto; rigettava ogni domanda dell’opposto; condannava quest’ultimo al rimborso in favore dell’opponente delle spese del giudizio, che liquidava in complessivi € 2.600,00 di cui € 100,00 per spese, € 800,00 per diritti ed € 1.700,00 per onorari, oltre IVA e CAP nella misura di legge su diritti ed onorari.

Avverso tale sentenza proponeva appello R. che concludeva come in epigrafe.

L’appello è solo diretto a far dichiarare l’ammissibilità dell’opposizione; in realtà il motivo è infondato, perché, ad evidenza, la notifica del decreto ingiuntivo era irregolare, anzi nulla, tale da impedire la conoscenza tempestiva  da parte dell’amministratore in carica. E’ esatto, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui “il domicilio del condominio che non ha propria sede in senso tecnico (ex art. 46 c.c.), non può che coincidere con quello dell’amministratore che lo rappresenta (Cass. n. 976/2000 e Cass. n. 12208/1999) ed al quale perciò vanno notificati tutti gli atti rivolti al condominio, secondo le regole stabilite per le persone fisiche” (Cass. n. 6900/2001). “Perciò la notifica potrà avvenire in ogni luogo con consegna a mani proprie” (Cass. n. 12460/04; anche Cass. n. 11303/07). Questa valutazione è diretta conseguenza della considerazione (Cass. n. 3064/07) secondo cui il condominio è un ente di gestione, rappresentato dall’amministratore. Nella specie, la notifica ex art. 140 c.p.c. nei confronti del condominio in persona dell’amministratore, non è intervenuta presso il luogo di residenza dell’amministratore, ma presso la sede del condominio amministrato, senza che risultino locali condominiali. La Suprema Corte ha espressamente ritenuto che “la notificazione fatta al condominio nel luogo dove ha sede l’edificio condominiale non è in se nulla, lo è solo quando il condominio non abbia designato nell’edificio condominiale un luogo espressamente destinato ed in fatto utilizzato per l’organizzazione della gestione condominiale, luogo che può essere rappresentato anche dalla portineria”. Nella specie, quindi, non è stata valida la notifica nei confronti dell’amministratore, intervenuta presso lo stabile condominiale, senza che ricorressero le condizioni indicate dalla giurisprudenza, e non presso la residenza dell’amministratore o il suo domicilio, del decreto ingiuntivo ed è pure dimostrata la non tempestiva conoscenza del decreto, sì che l’opposizione tardiva è sicuramente ammissibile. Con tale opposizione ammissibile è stata dedotta, ma non a ragione, la inefficacia del decreto ingiuntivo, perché è ovvio che tale questione di inefficacia del decreto, una volta dimostrata la invalidità della notifica, è assorbita. Se si fa riferimento, comunque, alla notifica del decreto come invalidamente intervenuta, infatti, la data della sua effettuazione (5/5/05) esclude il superamento del termine indicato per la notifica del decreto (60 giorni dalla data – 29/3/05 – di emissione del decreto); se, per contro, si intende riferirsi al fatto che, essendo invalida la notifica del decreto, automaticamente ne conseguirebbe la inefficacia del decreto per omessa valida notifica tempestiva del decreto, si giungerebbe assurdamente a ritenere che, in ogni caso di invalidità della notifica del decreto ingiuntivo, seguirebbe la sua inefficacia, (perché, di norma, la invalidità di notifica del decreto comporta la considerazione della mancanza dei requisiti di una notifica tempestiva del decreto), laddove è evidente che tale problematica della inefficacia per tardiva notifica, va ritenuta assorbita dal rilievo della invalidità della notifica del decreto. Così, una volta ritenuta ammissibile l’opposizione, e superata la problematica della inefficacia del decreto per il profilo sancito in primo grado, d’altra parte, ritenuto che, in ogni caso, la rilevata (a torto, peraltro) inefficacia del decreto ingiuntivo – per tardiva notifica – non esime per nulla l’esame del merito della domanda monitoria: infatti, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, ove sulla domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale (opponente), il giudice adito “ha il potere dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione” (nel caso per giunta infondata) “…ma di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. n. 21050/06, n. 8955/06): Ne consegue che, a fronte della sentenza di primo grado che, oltre a dichiarare l’inefficacia del decreto, ha rigettato la domanda di parte opposta, senza motivazione sul punto di merito, l’appellante ha, a sua volta, riproposto le conclusioni in via subordinata sul merito senza altresì alcuna motivazione al riguardo, così cadendo l’appello su tale punto “in limine” (tra l’altro parte appellante non ha neppure depositato la comparsa di costituzione di primo grado a fronte dell’opposizione del Condominio).

La sentenza va, quindi, confermata (ivi inclusa la inefficacia non fatta oggetto di specifico motivo di appello).

Le spese seguono la soccombenza.

 P.Q.M.

La Corte respinge l’appello; condanna l’appellante al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado, che liquida in € 2.500,00 (ivi inclusi € 1.900,00 per onorari)

Roma, 29/05/2014

                                                                          Il Presidente relatore estensore

                                                                                Silvio Dott. Sorace

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, lì 13 ottobre  2014

 

 

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