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Le caratteristiche del lavoro parasubordinato

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I requisiti del lavoro parasubordinato vanno individuati, per costante orientamento giurisprudenziale, nella prestazione di lavoro prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato, nella  prestazione continuativa e nella prestazione coordinata con l’attività del committente.

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TRIBUNALE  DI BARI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, nell’udienza del giorno 6.3.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura contestuale del dispositivo e della motivazione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. nella controversia individuale di lavoro vertente

TRA

F.V., (elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. C.S. e M.F. dai quali è rappresentata e difesa)

RICORRENTE

E

S. S.a.s. di F.R. & C., in persona del legale rappresentante p.t.,

CONVENUTO CONTUMACE

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 29.5.2007 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato la propria attività di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409 n. 3, c.p.c. in favore della società convenuta, con le modalità e caratteristiche indicate in ricorso; di essere rimasta creditrice della somma di Euro 532,00; chiedeva accertarsi e dichiararsi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro parasubordinato ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c. e, per l’effetto, condannarsi la società convenuta, in persona del legale rappr. p.t., al pagamento  in suo favore della complessiva somma di Euro 532,00, oltre accessori di legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

Nonostante la rituale notificazione del ricorso-decreto, la parte convenuta non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarata contumace.

Veniva ammessa ed espletata la prova dedotta in ricorso.

All’odierna udienza, autorizzato il deposito di note difensive, la causa veniva decisa.

Il ricorso è fondato per i motivi di seguito illustrati.

Dalla documentazione in atti, unitamente alla quale devono essere nondimeno valutate le dichiarazioni della teste escussa (M.C.), si desume la prova che la ricorrente ha prestato attività di lavoro parasubordinato in favore della società convenuta secondo le modalità indicate nella premessa del ricorso. Osserva preliminarmente il Giudicante che l’art. 409, comma 3, c.p.c., assoggetta al rito del lavoro le controversie relative alle fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa ossia i “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. Come noto, tale norma definisce i requisiti della cd. parasubordinazione ossia: 1) prestazione di lavoro prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato, 2) prestazione continuativa, 3) prestazione coordinata con l’attività del committente. Per orientamento giurisprudenziale consolidato (sui caratteri del lavoro parasubordinato si veda, ex plurimis, Cass. n. 24361/2008, Cass. n. 5698/2002, Cass. n. 4410/1978) non ricorre il primo requisito quando l’attività lavorativa di un soggetto sia svolta in forma imprenditoriale, con prevalenza del momento organizzativo dell’opera dei propri dipendenti e collaboratori su quella della collaborazione prestata dal soggetto medesimo. La continuità viene riferita alla reiterazione di prestazioni lavorative integranti diverse “opere”, ossia estesa a tutti gli affari di una certa specie del prestatore, in un determinato periodo di tempo. La coordinazione, infine, è ravvisabile, seconda la giurisprudenza maggioritaria, quando l’attività del collaboratore si inserisce nell’organizzazione dell’ente e si pone in collegamento con gli scopi dello stesso, compatibili, però, con l’indicata autonomia professionale.

Orbene, dalla documentazione prodotta e dall’istruttoria svolta si desume la prova che la ricorrente ha lavorato in regime di parasubordinazione in favore della controparte per il periodo indicato nell’atto introduttivo del giudizio ed espletando i compiti ivi esposti. Infatti, l’istante in data 19.9.2005 sottoscriveva un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in favore dell’editore S. convenuto (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) in forza del quale alla F. veniva affidato l’incarico di direttore responsabile del mensile “T” dietro compenso mensile di Euro 260,00. Inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali della teste C., della cui attendibilità  non si ha ragione di dubitare (cfr. verbali di causa), si evince, inoltre, la sussistenza di tutti gli elementi (collaborazione personale, continuativa e coordinata) per desumere l’estrinsecazione in via fattuale di una prestazione di lavoro parasubordinato per tutto il periodo e con le modalità indicate in ricorso. Il carattere personale dell’attività svolta emerge palesemente sol che si considerino le dichiarazioni della C. la quale ha affermato che la ricorrente svolgeva personalmente l’attività di redazione dell’editoriale, raccolta ed elaborazione di notizie per le riviste curate dall’editore, di correzione di bozze di articoli redatti dai collaboratori. A ciò aggiungasi che la continuità dell’opera svolta a carattere personale emerge altrettanto chiaramente dalla documentazione prodotta e dalla testimonianza raccolta che evidenziano lo svolgimento dell’attività allegata per un periodo di tempo continuativo (cfr. fascicolo parte istante e verbali di causa).

Da tutto quanto innanzi esposto risulta, quindi, che la prestazione resa dall’istante non aveva carattere occasionale ma perdurava nel tempo ed importava un impegno costante della F. a favore del committente. Ancora, può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento dell’attività della ricorrente in connessione o collegamento con il proponente, per contribuire al conseguimento delle finalità di quest’ultimo, infatti la teste ha confermato che l’istante provvedeva all’invio del frutto della propria opera per via telematica. In altri termini, dalla documentazione prodotta e dalla istruttoria svolta emerge la piena dimostrazione della coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall’ingerenza di attività di lavoro parasubordinato del ricorrente in favore della società convenuta con le modalità enunciate in ricorso; del resto la società convenuta, non costituitasi in giudizio, non  ha fornito alcuna prova contraria.

Ciò posto, con riferimento alle pretese economiche fatte valere nel presente giudizio, l’istante deduce un credito pari ad Euro 532,00 a titolo di compensi non corrisposti per la prestazione professionale svolta nel periodo gennaio – febbraio 2006 (cfr. fattura n. 1 all. sub. doc. n. 4 fascicolo parte istante).

Orbene, sul punto vale affermare che, secondo i principi generali in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)  del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza  dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l’inesatto adempimento dell’obbligazione al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente – creditore l’inadempimento dell’obbligazione avente ad oggetto la corresponsione del compenso sopra indicato, incombe sul convenuto – (asserito) debitore la prova dell’esattezza dell’adempimento.

Orbene, non avendo il convenuto, rimasto contumace, fornito la prova dell’esatto pagamento (pur in presenza di formale diffida inviata dalla ricorrente in data 24.4.2006, cfr. doc. n. 5 fascicolo parte istante), il ricorrente dev’essere, dunque, ritenuto creditore a titolo di compenso maturato per l’attività svolta e non corrisposto per complessivi Euro 532,00, oltre accessori come per legge.

In conclusione, in virtù di tutte le considerazioni sin qui esposte, va dichiarato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro parasubordinato ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c., e, per l’effetto, la società convenuta va condannata la pagamento, in favore della ricorrente della somma di Euro 532,00 per i titoli sopra detti. Su tale importo la parte convenuta dev’essere condannata altresì a pagare al ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato reviviscente disposto degli art. 429 c.p.c. e dell’art. 150, disp. att., c.p.c., (alla luce di C. Cost. n. 459/2000), l’una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal di di maturazione dei singoli crediti fino al momento del soddisfo.

E’ solo il caso di aggiungere che va rigettata la domanda avente ad oggetto l’accertamento della giusta causa di recesso dal contratto ovvero della sua risoluzione a causa del grave inadempimento della società convenuta spiegata soltanto nelle note dell’1.10.2012, perché nuova, non essendo stata ritualmente formulata nell’atto introduttivo del giudizio, ma solo in sede di note autorizzate. Trattasi, infatti, di un ampliamento del petitum, ossia di una nuova pretesa (accertamento delle modalità e cause della cessazione del rapporto) che implica nuovi presupposti e nuovi accertamenti di fatto, non consentiti ai sensi dell’art. 420, comma 1, c.p.c., in quanto alterano l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia. Né può trattarsi di cd. emendatio libelli in quanto la domanda in oggetto non si limita a mutare la qualificazione giuridica della pretesa, lasciando inalterato il thema decidendum, ma introduce, come detto, nuovi profili di accertamento. Ad ogni modo, anche a voler considerare la domanda in esame una mera modifica di quella originaria, circostanza che comunque per le considerazioni di cui sopra si esclude, se ne rileva, in ogni caso, l’inammissibilità perché non è stata autorizzata all’udienza di discussione. Né a tal fine sono stati prospettati gravi motivi che, invero, non possono dirsi sussistenti.

Le spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza della convenuta.

Tali sono i motivi della presente decisione

PQM

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F.V. nei confronti della S. S.a.s. di F.R. & C., in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato in data 20.5.2007, così provvede:

ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,

– dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro parasubordinato ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c. e, per l’effetto, condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 532,00 per i tioli di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;

– condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento  in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.200,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Bari, il 6 marzo 2014

                                                                                                                 Il Giudice

                                                                                                        D.ssa Angela Vernia

 

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 6 marzo 2014

 

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