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L’imposta di registro dell’ordinanza di assegnazione

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Il Giudice di Pace di Roma interviene sulle spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo. L’imposta di registro relativa all’ordinanza di assegnazione, prevista dall’art. 54 del D.P.R. 131/1986, è dovuta all’erario in via solidale dalle parti in causa (art. 58), ma tale costo costituisce una spesa del processo che, come tale, è assoggettata  al regime della soccombenza in virtù del quale chi perde la causa è chiamato a subirne anche il pagamento dei costi.

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SENTENZA 11202/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA

SEZIONE VI^

Il Giudice di Pace Dott. Antonio Devoto ha messo la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8750  del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2019, posta in decisione all’udienza del giorno 13 marzo 2019 e vertente

FRA

VITO Avv. Sola, rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in  Roma, via Ugo De Carolis n. 31                                                                              ATTORE

E

Roma Capitale in persona del Sindaco p.t. domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale in via del tempio di Giove n. 21 e rappresentato e difeso dal funzionario delegato A.C. giusta procura notarile in atti

                                                                                                                                                CONVENUTA

OGGETTO: pagamento somma.

CONCLUSIONI: all’odierna udienza le parti costituite concludevano come da verbale in atti e note allegate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente sentenza viene estesa senza l’esposizione dello svolgimento del processo”, ovvero, ai sensi del secondo comma dell’art. 132 c.p.c., sì come modificato dall’art. 45 comma 17°, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Instauratosi il contraddittorio ed acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti costituite, la causa sulle conclusioni precisate all’udienza del 28 settembre 2018, veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, la domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.

L’imposta di registro relativa all’ordinanza di assegnazione, prevista dall’art. 54 del D.P.R. 131/1986, è dovuta all’erario in via solidale dalle parti in causa (art. 58), ma tale costo costituisce una spesa del processo che, come tale, è assoggettata  al regime della soccombenza in virtù del quale chi perde la causa è chiamato a subirne anche il pagamento dei costi, salvo l’eventuale compensazione.

La Corte di Cassazione, con sentenza 22 giugno 2000 n. 8481, non smentita da successive pronunce, ha fissato il principio secondo il quale “Tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell’art. 91 cpc va compresa l’imposta di registrazione della sentenza, la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia e trova quindi causa immediata nella controversia. Pertanto, il soggetto che abbia provveduto all’adempimento dell’obbligazione tributaria  è tenuto a far valere il suo diritto al rimborso proponendo una specifica domanda giudiziale, cosi da provocare il contraddittorio sull’obbligo e sui limiti di tale rimborso”.

Si evidenzia, in tema, che il terzo esecutato UNICREDIT S.p.A, avendo reso la   dichiarazione ex art. 547 c.p.c., non può ritenersi la parte soccombente, che era e rimane ROMA CAPITALE.

Difatti la disciplina di cui all’art. 95 c.p.c. statuisce che le spese processuali del processo di esecuzione, al pari di quanto prescrive l’art. 91 c.p.c. statuisce che le spese processuali del processo di esecuzione, al pari di quanto prescrive l’art. 91 c.p.c., gravano su chi ha subito l’esecuzione che, nel caso di esecuzione presso terzi, è sempre il debitore esecutato e non, diversamente, il terzo pignorato.

Si appalesa quindi meritevole di accoglimento la domanda afferente la corresponsione della somma pari ad Euro 208,75 a favore del creditore procedente SOLA Avv. Vito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe:

– condanna ROMA CAPITALE al pagamento a favore dell’attore della somma pari ad Euro 208,75 oltre interessi legali dall’esborso e sino all’effettivo soddisfo;

– condanna altresì parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio  ch si liqudano in Euro 43,00 per spese ed Euro 200,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali 15% come per legge (D.M. 37/2018).

Sentenza esecutiva come per legge.

Cosi deciso in Roma, 5.4.19                                                              Il Giudice di Pace

                                                                                                               Dott. Antonio Devoto

Depositato in Cancelleria

Roma, lì 18.4.19

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