dell'avvocato Vito Sola, patrocinante in Cassazione

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L’onere della prova della violazione al CdS spetta alla P.A.

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E’ onere dell’autorità che ha accertato l’infrazione provare le ragioni poste alla base del provvedimento. Alla mancata costituzione in giudizio della predetta autorità, e quindi alla mancata produzione documentale, consegue l’annullamento del verbale oggetto di impugnazione.

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SENTENZA 77420/12

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Sezione seconda

 

Il Giudice di Pace di Roma avv. Rosario Trevigne ha pronunciato la SENTENZA

Nella causa R.G. 80469/11

Promossa da: M.F. residente in  Roma elett. dom. in Roma, alla Via Ugo De Carolis 31 c/o l’Avv. Vito Sola che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso depositato in data 11.7.2011;                  RICORRENTE

Contro: Comune di Roma (ora Roma Capitale) in persona del Sindaco pro tempore con sede alla Piazza del Campidoglio n. 1;                                                                                                                                       CONTUMACE

OGGETTO:  opposizione ex art. 23 L. 689/81

Avverso: verbale n. 15100034503 del 16.11.2010 notificato a mezzo del servizio postale con Racc. AG in data 28.01.2011 “per compiuta giacenza” in data 8.6.2011

Conclusioni come da verbale di causa

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Le ragioni del ricorrente  appaiono condivisibili sulla base delle specifiche contestazioni sollevate dallo stesso nel proprio ricorso e nel corso dell’odierna udienza.

Invero, nella fattispecie il Comune di Roma non si è costituito in giudizio e né, tantomeno, ha provveduto al deposito della documentazione relativa all’oggetto dell’odierno ricorso.

Per giurisprudenza costante in materia di illecito amministrativo spetta all’Autorità che ha provveduto all’accertamento dell’infrazione ed alle relative contestazioni, provare le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato;

in difetto di tale documentazione l’opposizione deve essere accolta.

Alla soccombenza deve seguire la condanna alle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, in ragione della peculiarità del rito e della questione trattata, e si distraggono in favore del difensore del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

ACCOGLIE  l’opposizione e, per l’effetto,

ANNULLA il verbale n. 15100034503 del 16.11.2010 perché illegittimo;

CONDANNA il Comune di Roma (ora Roma Capitale) al pagamento in favore dell’Avv. Vito Sola delle spese del giudizio che liquida in euro 50,00 oltre euro 100,00 per compenso professionale, spese generali, C.P.A. ed I.V.A. ex lege

Così deciso nell’udienza del 27 novembre 2012.

 

Il Giudice di Pace

Avv. Rosario Trevigne

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA 29 nov. 2012

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