2016
Il Giudice di Pace di Roma ha ritenuto la responsabilità esclusiva del conducente di un mezzo di soccorso il quale aveva oltrepassato l’incrocio nonostante il rosso semaforico. In particolare il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di sinistro il conducente dell’automezzo in pubblico servizio deve fornire rigorosa prova liberatoria di aver compiuto tutto il possibile per evitare il sinistro. Analogo onere probatorio incombe su detto conducente in ordine alla dimostrazione del servizio urgente di istituto (cfr. in tal senso Cass. 23218 del 2005).
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SENT.22292/16
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Sez. Civ. V
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
Il Giudice di Pace D.ssa Alessandra SCUDERI ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G.69667/13
tra
T.,
domiciliata elettivamente in Roma, V. Ugo De Carolis 31,
presso lo studio dell’Avv. Vito SOLA
che la rappresenta e difende per procura a margine dell’atto di citazione,
attore
contro
F. Ass.ni Danni S.p.A.,
domiciliata elettivamente in Roma, V. Lorenzo Valla 18,
presso lo studio dell’Avv. Davide JONA FALCO,
che la rappresenta e difende giusta procura nella comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
L.P.
Ditta S. G. M. convenuti-contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.06.13 la Sig.ra T. conveniva dinanzi a questo Giudice la Soc. F., nonché la Ditta S.G.M e il Sig. L.P., rispettivamente in qualità di Compagnia di Ass.ne e proprietario e conducente del veicolo Skoda Octavia tg. XXXXX, onde sentirli condannare in solido all’integrale risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 16.01.13 in Roma.
All’ud.27.05.14 si costituiva la Soc. di Ass.ni, eccependo il concorso di colpa dei conducenti i veicoli coinvolti, nonché la infondatezza della domanda in fatto e in diritto, anche in considerazione dell’offerta formulata in via stragiudiziale.
Nel corso dell’istruttoria veniva espletata prova per testi, nonché vanamente deferito interrogatorio formale nei confronti del convenuto P..
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda dell’attore è fondata e va accolta.
Dall’esame del complesso probatorio acquisito al processo, e in particolare dei rilievi dei Vigili Urbani intervenuti sul luogo, con allegato grafico, dei danni riscontrati e dei relativi punti d’urto, valutati in relazione alla ingiustificata mancata risposta del convenuto all’interrogatorio formale deferito, può ritenersi che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva di quest’ultimo, per non essersi attenuto alla segnaletica semaforica esistente e aver tenuto una velocità certamente non adeguata allo stato dei luoghi e nell’area di intersezione: ed invero, non viene contestato il transito dell’area di intersezione da parte del conducente del veicolo della Ditta convenuta con la segnalazione semaforica che ne impediva il passaggio (oltrepassavo l’incrocio con luce rossa), mentre non emergono presupposti esimenti per il citato veicolo di soccorso, non solo in quanto non sono stati dettagliati ai Verbalizzanti la destinazione e il tipo di intervento in atto, ma altresì in quanto non risulta neppure la condizione di priorità acquisita, né l’adozione di adeguata e rigorosa cautela, in quanto l’area di intersezione tra confluenti strade si presta più d’ogni altro alla verifica di tali principi, ex art.141 Cod. Strad., N.R.G.69667/13
Ed invero, in caso di sinistro, resta onere del conducente dell’automezzo in pubblico servizio fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, unitamente a quella volta a dimostrare il servizio urgente di istituto (Cass.23218 del 2005).
Per quanto concerne i danni materiali verificatisi sul mezzo, rileva la descrizione riportata sul Verbale redatto dai PP.UU., nonché il documento fiscale, ove sono riportate le lavorazioni riferibili ai danni accertati, senza specifici contestazioni di diverso contenuto.
Nei limiti obiettivamente consentiti da tali elementi di prova, ritiene il giudicante, sulla base della documentazione agli atti, che il risarcimento, determinato secondo i criteri di rigorosa necessità e diligente economicità delle opere di restauro e tenuto conto della valutazione equitativa del fermo tecnico – ed esclusivo il deprezzamento presumendosi una riparazione a regola d’arte – si determina equitativamente in E. 2.700,00.
I convenuti vanno pertanto condannati in solido al pagamento in favore dell’attore della predetta somma, da rivalutare secondo indici Istat, trattandosi di debito di valore, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dì del sinistro al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Giudice di Pace definitivamente pronunciando,
Condanna in solido L.P., Ditta S.G.M. e F. Ass.ni S.p.A. al pagamento in favore di E.T. di Euro 2.700,00, oltre rivalutazione secondo indici Istat e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dal dì del sinistro al saldo.
Condanna in solido i medesimi convenuti al rimborso delle spese di giudizio in favore dell’attore, liquidate in mancanza di notula in E. 1.700,00, di cui E. 400,00 per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge. Distrazione ex art.93 c.p.c..
Roma, 13 giugno ’16 Il Giudice di Pace
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, lì 28-6-16

