2018
Il Tribunale di Tempio Pausania ha autorizzato l’Amministratore del Condominio al distacco dell’acqua in favore del condomino moroso. Il Tribunale di Tempio Pausania si è allineato alla giurisprudenza di merito nel ritenere che “va accolta la domanda promossa dal condominio nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c. e tesa ad ottenere l’autorizzazione a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni di riscaldamento ad acqua” (Tribunale di Lecco, Sez. I, sentenza del 29.12.2014, Tribunale di Treviso, ordinanza del 12 luglio 2017).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio iscritto al R.G. n. 1529/2017 promosso da:
CONDOMINIO TERRATA GOLFO ARANCI, in persona dell’amministratore in carica pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 17.07.2017 dall’Avv. Vito Sola del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma via Ugo de Carolis 31;
– ricorrente –
contro
R.A.
– resistente contumace –
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 17.07.2017 il condominio ricorrente, in persona dell’amministratore pro tempore, adiva l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’autorizzazione ex art. 63 comma terzo disp. att. c.c. alla sospensione del servizio di fornitura di acqua presso l’immobile di proprietà del condominio convenuto, nell’immobile di sua proprietà sito in Golfo Aranci e facente parte del Condominio ricorrente.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente documentava la morosità della resistente nel pagamento degli oneri condominiali per una complessiva somma di Euro 5.285,40, come risulta dai consuntivi di gestione degli anni 2014 2015 e 2016, nonché dalla delibera assembleare di approvazione dei medesimo e dei relativi piani di riparto.
Parte resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata la contumacia.
Il ricorso proposto dal condominio ricorrente è fondato e deve trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Quanto all’ammissibilità e proponibilità del ricorso de quo, va rilevato che nulla osta alla richiesta di autorizzazione alla sospensione dei servizi comuni nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c. , trattandosi di materia pienamente rientrante nei casi in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 50 ter c.p.c.
La giurisprudenza di merito è del resto concorde nel ritenere che “va accolta la domanda promossa dal condominio nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c. e tesa ad ottenere l’autorizzazione a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni di riscaldamento ad acqua” (Tribunale di Lecco, Sez. I, sentenza del 29.12.2014, Tribunale di Treviso, ordinanza del 12 luglio 2017).
Passando al merito della questione, l’art. 63 comma terzo disp. att. c.c. richiede, quale unico requisito per la legittima sospensione dalla fruizione dei servizi, il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre.
Detta morosità risulta pienamente integrata nel caso di specie, essendo stato provato per tabulas l’inadempimento del resistente in relazione al pagamento degli oneri condominiali per un importo corrispondente a più di due annualità di arretrati e pari ad Euro 5.285,40.
La domanda azionata giudizialmente è quindi fondata e il condominio Terrata Golfo Aranci, in persona dell’amministratore pro tempore, dovrà essere autorizzato, ai sensi dell’art. 63 comma terzo disp. att. c.c., al distacco dei servizi comuni suscettibili di godimento separato e, segnatamente, dei servizi fornitura d’acqua presso l’immobile di proprietà del resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa m. Salvatora Magliona, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza definitivamente pronunciando, cosi provvede:
– accertare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 63 disp. att. ec., autorizza il condominio “TERRATA GOLFO ARANCI” in persona dell’amministratore pro tempore, a sospendere la fruizione dei servizi comuni e in particolare di fornitura di acqua dell’immobile di proprietà di R.A. sito in Golfo Aranci Condominio Terrata mediante intercettazione e chiusura delle tubazioni alloggiate nelle parti comuni con opere a cura del ricorrente.
– Condanna R.A. a rifondere al Condominio le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Cosi è deciso in Tempio Pausania, 09.03.2018.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Salvatora Magliona