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Motivi di nullità della cartella notificata agli eredi

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E’ nulla la cartella esattoriale notificata agli eredi del contribuente e contenente sanzioni pecuniarie. Le sanzioni pecuniarie hanno natura afflittiva e possono essere irrogate esclusivamente al  trasgressore (cfr sul punto anche Corte di Cassazione sentenza n. 10534 del 15.10.1997).

 

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SENTENZA 19973/22/15

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

   DI ROMA                                                                SEZIONE 22

riunita con l’intervento dei Signori:

MONACO CARMELO                    Presidente

RAIMONDO CARMELO                 Relatore

BALDINI ANTONIO                        Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 3678/15

spedito il 19/01/2015

 

– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720130290129687 REGISTRO 2005

contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

 

proposto dal ricorrente:

R.P.

difeso da:

SOLA AVV. VITO

VIA UGO DE CAROLIS 31 00136 ROMA RM

altre parti coinvolte:

AG. RISCOSS. ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

VIA CRISTOTOFRO COLOMBO 269 00147 ROMA RM

FATTO

R.P., con ricorso spedito in data 19.01.2015, ricevuto dalla Commissione in data 21.1.2015, impugna la cartella di pagamento n.  09720130290129687, notificata in data 23.10.2014, dall’EQUITALIA SUD Spa, chiedendo alla Commissione che “il ricorso venga accolto e che, quindi, la cartella di pagamento n. 09720130290129687 venga dichiarata nulla e/o annullata. Con vittoria di spese e compenso del giudizio”. (pag. 4).

Il ricorrente deposita in data 11.5.2015 istanza di sospensione e fissazione udienza con tre documenti.

Il Presidente con provvedimento in data 26.5.2015, sospendeva l’esecuzione dell’atto impugnato.

L’AGENZIA delle ENTRATE Direzione Provinciale 1 di Roma deposita in data 2.7.2015 controdeduzioni chiedendo alla Commissione di “rigettare il ricorso. Condannare il ricorrente al pagamento delle somme indicate nell’atto impugnato oltre gli interessi di legge, nonché al pagamento delle spese di giudizio”, (pag. 3)

La Commissione tributaria provinciale, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, all’esito della pubblica udienza richiesta dal ricorrente, osserva e rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Infatti, la somma richiesta ai coeredi del Sig. S.R. e, quindi, al contribuente, a titolo di sanzioni pecuniarie, essendo caratterizzata da un indubbio carattere afflittivo punitivo e strettamente inerente alla persona del trasgressore, cioè il defunto S. R., non  può essere pretesa nei confronti dei coeredi con la conseguente nullità della cartella impugnata in conformità di consolidato insegnamento del S.C. di cui alla sentenza 25.10.1997 n. 10534.

Il sopra illustrato rilievo non è contestato dall’AGENZIA delle ENTRATE che, per giurisprudenza consolidata del S.C. è attore in senso sostanziale; conseguentemente il ricorso va accolto nei confronti dell’Amministrazione, la quale non ha provveduto all’opportuno sgravio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del ricorrente e a carico dell’Amministrazione, mentre le spese possono essere compensate con l’EQUITALIA SUD Spa stante la sua mancata costituzione.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l’AGENZIA delle ENTRATE alle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 1.500.00 omnicomprensive.

Così deciso in Roma il 14.07.2015

Il Relatore                                                                Il Presidente

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