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Multe Portonaccio Ricorso accolto

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Il Giudice di Pace di Roma interviene nuovamente sulla ben nota questione delle multe elevate da Roma Capitale per la violazione dell’art. 7 commi 1 e 14 del Codice della Strada su Via di Portonaccio a Roma. La sentenza evidenzia la mancanza di idonea segnaletica del divieto di circolazione. Tale onere non è stato assolto da Roma Capitale, ne consegue l’annullamento della relativa violazione al Codice della Strada.

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SENTENZA 8124/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in persona del dott. Francesco Storelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 86346/17 R.G.A.C. avente ad oggetto “Opposizione a sanzione amministrativa” promossa da A. s.r.l. In persona del lrpt domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Sola;

PARTE RICORRENTE

c o n t r o

Roma Capitale in persona della Sindaca p.t. con il funzionario delegato B.A.

– PARTE RESISTENTE

CONCLUSIONI: Come in atti dall’udienza del 13 marzo 2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si espongono direttamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione omesso lo svolgimento del processo giusta quanto previsto dall’art. 132 co. 2 nr. 4) del cpc.

All’opponente è stato contestato il verbale indicato nel dispositivo, elevato dalla Polizia Locale di Roma Capitale per la violazione dell’art. 7 commi 1 e 14 del Cds perché in Via del Portonaccio “circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici rilevazione effettuata con dispositivo Sirio Ves 1.0”.

Si è costituito l’Ente resistente contestando l’avversa pretesa sul presupposto dell’infondatezza della stessa.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La violazione contestata attiene alla circolazione del veicolo sulla corsia riservata ai mezzi pubblici esistente a Roma lungo la Via del Portonaccio.

L’Ente territoriale autarchico non ha provato la fondatezza dell’accertamento e, in particolare, l’esistenza della segnaletica idonea a preavvisare l’utente del divieto di circolazione lungo la corsia preferenziale, in conformità alla Determinazione Dirigenziale n. 145 del 21/02/2017 che ha offerto in comunicazione nel proprio fascicolo di parte.

Con la predetta Determinazione, Roma Capitale ha ripristinato la corsia preferenziale dapprima istituita con l’ordinanza n. 559 del 16/09/1967 e, successivamente, sospesa, senza predeterminati limiti temporali, in concomitanza ai lavori di realizzazione della nuova Circonvallazione interna. La riattivazione della corsia preferenziale doveva esser attuata a condizione che della stessa venisse data adeguata segnalazione in conformità al progetto di segnaletica di cui all’elaborato TAV PP 14001 Rev 0, trasmesso con Nota Prot. 70162 del 4/11/2016 dall’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità Srl, in attuazione del nuovo PGTU e, subordinatamente, all’abolizione delle discipline del traffico in contrasto con la predetta Determinazione dirigenziale ed all’istituzione di nuove tabelle di preavviso. Il tutto al fine di non generare confusione negli utenti della strada. Orbene, nonostante le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 145/17 fossero perentorie e vincolanti, Roma Capitale non ha dimostrato di avere dato attuazione a quanto previsto nel predetto provvedimento Dirigenziale.

L’onere di dimostrare la presenza di idonea segnaletica del divieto di circolazione incombe certamente sull’amministrazione secondo quanto espresso dalla Suprema Corte anche nella recente ordinanza n. 23566/17 del 07/07/2017, dalla cui lettura, argomentando a contrario, si desume che, nel caso in cui l’opponente deduca la mancanza della segnaletica relativa al divieto, incombe sull’amministrazione l’onere di provarne l’esistenza.

Considerato che la corsia preferenziale di Via del Portonaccio è stata ripristinata, Roma Capitale avrebbe dovuto assolvere all’onere d’informazione preventiva verso la cittadinanza (tenuto anche conto dell’importanza del nodo stradale in questione), attraverso adeguati strumenti di avviso e di pubblicità.

Infatti, secondo l’insegnamento del giudice di legittimità : “in tema di circolazione stradale il comune deve dare idonea pubblicità modificando la segnaletica posta all’ingresso dei varchi o in altri modo considerati dalla normativa equipollenti in modo che l’utente sia adeguatamente informato del provvedimento e l’onere della prova, in tal caso, spetta all’autorità amministrativa (Sentenza Sez. 2, n. 23661 del 6/11/2009, Conforme Sez. 2 n. 15769 del 3/07/2009).

Nella richiamata Determinazione Dirigenziale, proprio allo scopo di non generare errori negli utenti della strada, era stata prevista la segnaletica da installare, consistente in: “preavvisi di corsia preferenziale controllata elettronicamente a distanza di 180 metri; tabelle di uso corsie con indicazione di controllo della corsia preferenziale; segnaletica verticale ed orizzontale”.

L’amministrazione resistente, valutata la produzione documentale in atti, non ha, tuttavia, provato di aver dato corretta e completa esecuzione alla Determinazione dimostrando l’esistenza dei segnali nel momento in cui sono state elevate le sanzioni.

Non soccorre, all’uopo, il corredo fotografico allegato dall’opposta in quanto non reca data certa e proviene dalla stessa parte resistente.

Roma Capitale, ha, inoltre, sostenuto che i segnali apposti furono divelti (in data non precisata) ad opera di ignoti e ripristinati solo il 13 luglio 2017, per cui non è stata dimostrata la presenza degli stessi all’atto della contestazione degli illeciti.

Anche relativamente a dispositivo “Sirio Ves” utilizzato per l’accertamento delle infrazioni, si osserva che l’amministrazione non ha fornito prova che della riattivazione dello stesso strumento, nel medesimo luogo 8in cui si trovava precedentemente, sia stata data idonea segnalazione e pubblicità.

D’altro canto, la riattivazione della corsia preferenziale di Via del Portonaccio, precedentemente sospesa, doveva essere adeguatamente pubblicizzata  anche attraverso i mass-media, secondo il principio insegnato dalla Corte di Cassazione  nella sentenza n. 13730 del 2010 che questo Giudice richiama e fa proprio, a mente del quale oltre alla pubblicazione nell’Albo Comunale è necessaria la diffusione al pubblico dell’operatività del divieto tramite i mezzi di comunicazione  di massa.

In conclusione, Roma Capitale non ha dimostrato di avere effettuato alcun genere di pubblicità della riattivazione della corsia preferenziale generando in tal modo nell’utente l’erroneo convincimento di poterla percorrere liberamente senza incorrere in sanzioni.

La circostanza che la segnaletica non fosse presente è dimostrata, notoriamente , dal fatto che la corsia preferenziale è stata attraversata da migliaia di utenti giornalmente per un lungo periodo di tempo senza che si potesse ipotizzare la presenza del divieto di circolazione.

L’accertamento sanzionatorio è, dunque, illegittimo e deve essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato. Condanna la resistente ala pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 120,00 per compensi ed Euro 43,00 per spese oltre accessori come per legge da distrarsi


Roma, lì 13/03/18                                                               Il Giudice di Pace

                                                                                             dott. Francesco Storelli

Depositato in Cancelleria

Roma, lì 9.5.18

Sentenza 8124.18 (Via di Portonaccio)

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