2015
In mancanza di verbali di violazione al Codice della Strada regolarmente e tempestivamente notificati consegue la declaratoria di nullità ed inefficacia della cartella esattoriale.
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SENTENZA 24/15
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace dott. Renato DE VECCHIS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta il 10/10/2014 al. 1653 del Ruolo contenzioso dell’Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli
PROMOSSA DA
A.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo De Carolis n. 31, presso lo studio dell’Avv. Vito Sola che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell’atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
CONTRO
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore
OPPOSTO
ED
EQUITALIA SUD S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. G. C. con studio in Roma, Viale Bruno Buozzi 19 come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliata presso lo studio dell’Avv. P. D’A., sito in Tivoli, via Pacifici n. 20
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C. AVVERSO LA CARTELLA ESATTORIALE N. 097 2013 02708215 74
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Dott. M. A. conveniva in giudizio l’Equitalia Sud S.p.a. ed il Comune di Roma Capitale onde ottenere la declaratoria di nullità ed inefficacia della cartella esattoriale, in oggetto indicata, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di Euro 1.116,00, in relazione ad alcuni verbali d’accertamento per violazioni al Codice della Strada, elevati, nei suoi confronti dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell’anno 2009.
A principale fondamento dell’opposizione deduceva la mancata notifica dei suddetti verbali.
Il Comune di Roma Capitale non si costituiva in giudizio, restando contumace.
L’Equitalia Sud S.p.A., costituitasi in giudizio, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, rappresentando che tutta l’attività preliminare alla iscrizione a ruolo è di competenza esclusiva dello Ente impositore.
All’udienza del 13/01/2015, i procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione risulta fondata e meritevole d’accoglimento, atteso che il Comune di Roma Capitale, sul quale incombeva il relativo onere, non costituendosi in giudizio e restando contumace, nulla ha controdedotto o documentato in relazione alla notifica dei verbali d’accertamento costituenti il presupposto della cartella esattoriale.
Ne consegue la declaratoria di nullità e di inefficacia della cartella esattoriale opposta per l’accertata inesistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace, rappresentato dai verbali, regolarmente e tempestivamente notificati all’opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo e fanno carico al solo Ente impositore (Roma Capitale), atteso che su detto comune incombeva l’onere di verificare l’iscrivibilità a ruolo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai verbali, previo accertamento della loro regolare, avvenuta notifica.
Per quanto è della vocatio in ius dell’Agente della riscossione, la sua partecipazione al giudizio risulta giustificata dagli innegabili riflessi della decisione sui rapporti esistenti tra l’Ente impositore e l’Agente della riscossione.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Tivoli, definitivamente pronunciando nella causa tra parti, in epigrafe indicate:
Accoglie l’opposizione e dichiara la nullità e l’inefficacia della cartella esattoriale opposta.
Condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese di lite che vengono determinate in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 200,00 oltre agli accessori di legge, per spese legali, da distrarsi in favore dell’Avv. Vito Sola, procuratore antistatario dell’opponente.
Compensa tra l’Equitalia Sud e l’opponente le spese di lite da ciascuno di essi sostenute.
TIVOLI 16/01/2015
Il Giudice di Pace
Avv. RENATO DE VECCHIS
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
TIVOLI 16 GEN. 2015