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Opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c.

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L’opposizione a cartella esattoriale che pone alla base dell’opposizione stessa l’omessa notifica del verbale sotteso deve essere qualificata esclusivamente come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non già quale opposizione ex art. 22 della legge 689 del 1981.

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SENTENZA 3751/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO PETITTI                                              – Presidente –
Dott. FELICE MANNA                                                   – Consigliere –
Dott. VINCENZO CORRENTI                                      – Rel. Consigliere –
Dott. ALBERTO GIUSTI                                                – Consigliere –
Dott. ANTONINO SCALISI                                           – Consigliere –
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso 18911 – 2014 proposto da:
C.S. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 8, presso l’AVVOCATURA DI ROMA CAPITALE, rappresentato e difeso, dall’avvocato GUGLIELMO FRIGENTI, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2486/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2015 del Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

 FATTO E DIRITTO

 C.S. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Roma – Roma Capitale, che resiste con controricorso ed Equitalia Sud spa, che non svolge difese, avverso la sentenza del Tribunale di Roma 30.1.2014 che ha respinto l’appello avverso la sentenza del GP di Roma che aveva in parte dichiarato inammissibile l’opposizione perché proposta fuori termine, fatta eccezione per la cartella per la quale non era stata provata la notifica, respingendo per il resto l’opposizione anche per l’esclusione delle maggiorazioni di cui all’art. 27 legge 689/1981.
La sentenza argomenta che non costituiva oggetto dell’appello la validità della notifica delle cartelle avendo la parte in primo grado ammesso la ricezione, richiama i rimedi esperibili avverso cartella esattoriale e conferma la tardività dell’impugnazione perché la notifica delle cartelle al più tardi era avvenuta il 16.11.2001 mentre l’opposizione risultava passata per la notifica il 12.4.2002.
Il ricorrente denunzia 1) violazione degli artt. 22 e 23 l. 689/1981, 617 cpc, 615 I cpc perché costituisce fatto incontestabile che i verbali di accertamento, presupposto delle cartelle, non sono stati a lui notificati per cui non vi era alcun termine decadenziale; 2) omesso esame di fatto decisivo per l’illegittimità delle maggiorazioni.
Ciò premesso si osserva che la sentenza impugnata, alle pagine sei e sette, statuisce che le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui all’art. 22 della legge 689/81 in parte nella opposizione agli atti esecutivi e che il primo giudice “ha dichiarato inammissibile la opposizione avverso le cartelle in cui la ragione di opposizione era basata sulla notifica del verbale di accertamento per essere stata proposta la opposizione non nel termine di cui all’art. 204 bis che la parte recuperava per effetto della cartella di pagamento”.
Ma è appena il caso di rilevare che una opposizione a cartella esattoriale basata sulla mancata notifica dell’atto presupposto non va qualificata come recuperatoria ex art. 22 della legge 689/81 ma come opposizione all’esecuzione per inesistenza del titolo per cui non era configurabile il termine indicato.
Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.

P.Q.M.

 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Roma, altra sezione.
Roma 17 dicembre 2015
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Correnti Dott. Stefano Petitti

Depositato in Cancelleria
oggi 25 febbraio 2016

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