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Opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali. Limiti

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Il titolo per agire per il recupero degli oneri condominiali non pagati,  ex art. 63 disp. att. cc, è costituito dalla delibera condominiale che integra, da sola, idonea prova del credito. Nella fase dell’opposizione al decreto ingiuntivo,  il Giudice dovrà verificare solo ed esclusivamente la validità ed efficacia della delibera assembleare che sta alla base del decreto ingiuntivo. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo il Giudice potrà procedere solo alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia (nel caso in cui questa fosse stata sospesa o revocata da altra assemblea o dall’autorità giudiziaria) della delibera di approvazione delle spese che hanno dato luogo all’emissione del provvedimento monitorio.

 

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SENTENZA 10203/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 41877/17 Ruolo Generale Contenzioso

TRA

S.L.

elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. M. C. A. che la rappresenta e difende con procura in atti

OPPONENTE

E

Supercondominio in Roma  Via R. C. 30/A – 101

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Vito Sola che lo rappresenta e difende come da procura in atti

OPPOSTO

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione debitamente notificato la S. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9058/17, emesso dal Tribunale  di Roma e notificato in data 9-5-2017, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore del Supercondominio opposto, la somma di € 7.538,92 oltre accessori per l’omesso versamento di somme dovute in forza di delibere approvate dall’assemblea. Affermava che il decreto era illegittimo in quanto la pretesa creditizia era fondata su tabelle millesimali errate sulla base delle quali era stata pertanto erroneamente calcolata la quota di spesa attribuitale.
Ciò premesso chiedeva che, accertata l’illegittima formazione delle tabelle, il decreto opposto fosse revocato. Con vittoria di spese anche ex art. 96 cpc.
Si costituiva l’opposto chiedendo il rigetto dell’opposizione con vittoria di spese da distrarre.
Rigettata l’istanza ex art. 649 cpc, all’esito del giudizio precisavano le conclusioni come in atti e, all’udienza del 12-2-2019, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
Nessuna delle eccezioni sollevate dalla opponente coglie nel segno.
Premesso che il titolo per agire ex art. 63 disp att. cc è costituito dalla delibera che integra, da sola, idonea prova del credito anche nella fase dell’opposizione, occorre evidenziare che il merito delle delibere emesse dall’assemblea di un condominio non è sindacabile in sede di opposizione ex art. 645 cpc (Cass. 17206/05, Cass. SSUU 4421/07 e Cass. 8685/19) come motivo precipuo di doglianza in quanto il legislatore prevede uno specifico e tipico mezzo per l’impugnazione (v. art. 1137 cc) dei vizi dell’atto frutto della volontà dell’assemblea e dei fatti nello stesso rappresentati e che, pertanto quanto rappresentato nella delibera non può costituire motivo per contestare in sede di opposizione il credito salva la possibilità di proporre, anche in sede di opposizione, autonoma domanda (v. art. 104 cc) di impugnazione delle delibere fondanti il diritto dell’ente di gestione. E, nell’ambito di questo giudizio, si potrà pertanto procedere solo alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia (nel caso in cui questa fosse stata successivamente sospesa o revocata) delle delibere di approvazione delle spese e di ripartizione del relativo onere. In altri termini l’oggetto del giudizio ex art. 645 cpc deve essere circoscritto all’accertamento dell’idoneità formale (esistenza del verbale) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione e della persistenza o meno dell’obbligazione dedotta in giudizio alla luce di eventuali fatti successivi.
Tale sistema normativo si fonda sul rilievo prevalente che il legislatore, attraverso le norme di cui agli artt. 1130 e 1137 cc e dell’art. 63 disp, att cc in relazione agli artt. 633 e 634 cpc,  garantisce preminenza all’interesse della collettività condominiale rispetto a quello dei singoli condomini consentendo al condominio, che agisca nei confronti del condomino per conseguire le quote da questi dovute, di ottenere, sulla sola base della delibera approvata e del piano di riparto allegato, prova del credito di per sè sufficiente anche nell’eventuale giudizio ordinario, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e titolo per iniziare l’espropriazione forzata non sospendibile con la sola impugnazione. Ciò al fine di consentire al condominio di conseguire in concreto la sua istituzionale finalità di conservazione e gestione della cosa comune nei confronti della collettività dei partecipanti mediante la possibilità di far fronte con regolarità al pagamento delle spese necessarie. Il che postula la puntuale riscossione dei contributi dovuti secondo il piano di riparto approvato. Con la conseguenza che laddove si proceda, come avviene in sede di decreto di ingiunzione, al recupero di contributi non versati è assai limitato l’ambito entro il quale l’ingiunto può sollevare domande o eccezioni proprio per evitare che il corretto funzionamento del condominio possa essere compromesso dall’introduzione di eccezioni volte a paralizzare il diritto dell’ente di gestione alla rapida e sollecita riscossione dei contributi. Laddove il partecipante debitore, rimosse le delibere, riterrà di aver pagato più volte lo stesso debito o di essere creditore ben potrà agire separatamente per la ripetizione o per il conseguimento del dovuto con autonoma azione (Cass. SSUU 4421/07 e Cass. 19519/05). Da tali presupposti discende altresì l’inesistenza di rapporti di pregiudizialità fra i giudizi di opposizione a d.i. e di impugnazione ex art. 1137 cc (sul punto v. la citata sentenza della S.C. a Sezioni Unite).
Orbene, come chiaramente emerge dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, i crediti oggetto di ingiunzione ineriscono oneri non versati fondati su delibere valide ed efficaci (come meglio pacificamente indicate nel ricorso per d.i.) che non risultano oggetto di domanda di rimozione neanche in questa sede posto che le contestazioni sollevate avverso le delibere, quanto al criterio di riparto asseritamente errato, non trovano sbocco in alcuna specifica domanda di annullamento come si ricava dall’esame dell’atto di citazione laddove si avanza domanda di mera rimozione del decreto previa richiesta incidentale di accertamento dell’erroneità delle tabelle /accertamento tuttavia inutile ai fini di causa in quanto non viene chiesta la rimozione delle delibere che fondano il decreto opposto e tenuto conto che eventuale pronunzia non ha effetti ex tunc).
Il rigetto dell’opposizione e della conseguente domanda ex art. 96 cpc determina la condanna di parte opponente , risultata soccombente, a rifondere, in favore dell’opposto, le spese di lite che si liquidano come in dispositivo. Spese distratte.

PQM

Definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda o eccezione disattesa, rigetta la domanda di revoca del decreto opposto.
Condanna parte opponente a rifondere, in favore di controparte, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.800,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali. Spese distratte.
ROMA 15.5.2019

Il Giudice
Dott. Roberto Ghiron

sentenza 10203_2019

 

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