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Opposizione a decreto ingiuntivo

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L’opposizione a decreto ingiuntivo comporta una veste delle parti formal-processuale distinta da quella sostanziale, con conseguente ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.                 Quand’anche, quindi, il decreto ingiuntivo sia stato concesso in presenza dei requisiti di cui agli artt. 633-634 c.p.c., dando essi luogo ad una prova attenuata – sufficiente per la concessione del provvedimento nella fase sommaria – l’ingiungente dovrà provare nella fase di merito il proprio diritto con l’applicazione delle normali regole sull’onere probatorio.

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SENTENZA 24005/13

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma,  sezione civile prima, in persona del Giudice Carmela Chiara Palermo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.r.g. 13293/2006 promossa da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. Vito Sola, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell’atto di citazione in opposizione,

– opponente –

Contro

(OMISSIS), (nata a Roma il XXX), elettivamente domiciliata in Roma, XXX, presso lo studio dell’Avv. XXX, che la rappresenta e difende come da procura a margine dell’atto di costituzione

– opposta –

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: in data 2.7.2013 le parti precisavano le conclusioni come da verbale.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato XXX proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19977 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.11.2005, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 3453,26 (oltre interessi e spese di procedura) a favore di YYY a fronte di spese sostenute da quest’ultima nell’interesse delle figlie OMISSIS e OMISSIS nel periodo 2002 e 2003 e per le vacanze estive del 2004, somme che avrebbero dovuto essere rimborsate dall’opponente in considerazione di quanto disposto in sede di separazione e divorzio.

L’opponente evidenziava che a giustificazione della somma richiesta non erano state allegate ricevute di pagamento in grado di provare l’origine del credito vantato.

Si costituiva in giudizio la YYY contestando le avverse deduzioni e rilevando che la documentazione allegata al ricorso monitorio evidenziava  che le spese erano state sostenute nell’interesse delle figlie.

La causa istruita documentalmente e con prova orale (interrogatorio  formale di parte opponente) è stata trattenuta a decisione all’udienza del 2.7.2013 con  concessione alle parti dei termini di cui all’art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

***

L’opposizione è parzialmente fondata

In via preliminare, va osservato che l’opposizione a decreto ingiuntivo comporta una veste delle parti formal-processuale distinta da quella sostanziale, con conseguente ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.: l’opponente – formalmente attore – è sostanzialmente il convenuto e l’opposto – formalmente convenuto – è sostanzialmente l’attore. Ne consegue che debba essere l’opposto, che in sede di decreto ingiuntivo, in virtù degli artt. 633 e seguenti c.p.c., ha un onere probatorio attenuato a provare le proprie pretese nel processo di merito. La fase di merito ha, quindi, presupposti diversi rispetto a quelli richiesti per l’emissione del decreto ingiuntivo: quand’anche il decreto ingiuntivo sia stato concesso in presenza dei requisiti di cui agli artt. 633-634 c.p.c, dando essi luogo ad una prova attenuata – sufficiente per la concessione del provvedimento  nella fase sommaria – l’ingiungente dovrà provare nella fase di merito il proprio diritto con l’applicazione delle normali regole sull’onere probatorio.

L’opposta doveva, quindi provare che le somme richieste in sede monitoria riguardassero spese sostenute per soddisfare esigenze delle figlie (in relazione alle quali sussisteva un obbligo di contribuzione del padre). Ebbene, la documentazione prodotta dall’opposta in sede monitoria non risulta sufficiente a suffragare il mantenimento di spese per le figlie e la lacuna probatoria non è stata colmata nel presente giudizio. Ed invero, i documenti allegati ai nn. 7 e 8 contengono la fotocopia di scontrini e ricevute pagobancomat ma non sono in grado di attestare la tipologia delle spese sostenute e la riconducibilità alle esigenze delle figlie (in particolare per la ricevuta di frequenza della piscina) alle due ragazze; in relazione al documento 9 non si comprende la provenienza (non si comprende chi lo ha firmato e in quale veste) e non è in grado di attestare (non trattandosi di ricevuta) l’effettivo versamento della somma per il corso di equitazione; i documenti 10,11,12 afferiscono a un contratto di locazione non firmato e a ricevute di chi non si comprende la provenienza. Né in particolare, con riguardo a tali ultimi documenti può dirsi che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dall’opponente  siano sufficienti a dimostrare la riconducibilità delle spese alle vacanze delle figlie, attesa la genericità delle dichiarazioni ed essendosi l’opponente limitato a riferire, solo in termini di possibilità, che la moglie e le figlie avessero trascorso le vacanze nel 2004 a Fregene.

Viceversa appaiono sufficienti a dimostrare il sostenimento della spesa nell’interesse delle figlie i documenti n. 5 (visita medica per OMISSIS per euro 13,63) numero 6, (visita per OMISSIS, con pagamento  di euro 13,63, entrambi datata 2.12.2003), il documento 4 (spese per analisi per euro 77,00). In relazione  a tali spese, stante le pattuizioni consacrate nella separazione consensuale omologata in data 7.12.1998, sussiste l’obbligo di contribuzione in capo all’opponente che, quindi, deve rimborsare il relativo importo all’opposta.

L’accoglimento solo parziale dell’opposizione  giustifica una compensazione integrale delle spese di giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 13293/2006 R.G.A.C. così provvede;

ACCOGLIE parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.n. 19977 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.11.2005;

CONDANNA XXX alla corresponsione in favore della YYY della somma di euro 104,26, oltre interessi dalla domanda al saldo.

COMPENSA le spese di giudizio.

Roma, 14 novembre 2013

Il Giudice

Carmela Chiara Palermo

depositata in data 28 novembre 2013

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