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Premio incentivante ed infortunio

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Il bonus di cui al sistema di incentivazione 2008 – Campagna Recapito – della Spa Poste Italiane spetta al dipendente ancorchè assente per infortunio.

 Studio Legale Avv. Vito Sola
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 SENTENZA 149/15

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Ordinario di Siena

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Giudice del Lavoro, nella persona della g.o.t. Chiara Flavia Scarsellì, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 31 /2015 R. Lav.

promossa da:

R.F. residente in Roma, elettivamente domiciliato Roma, via Ugo De Carolis 31 presso lo studio dell’avvocato Vito Sola dal quale è rappresentata, come da procura a margine del ricorso introduttivo;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PARTE RICORRENTE

contro:

POSTE ITALIANE SPA. in persona del l.r.p.t con sede in Roma, viale Europa 190, rappresentata e difesa dall’avvocato Elisabetta Crociani, elettivamente domiciliata presso la filiale di Siena della Società resistente, in P.za Mattetotti 37, come  da procura allegata alla memoria di costituzione

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PARTE RESISTENTE

Oggetto: retribuzione;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra R. F. ha convenuto in giudizio Poste Italiane s.p.a.. in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per tutti i motivi esposti nel corso del presente atto,. a percepire la somma di € 1.200,00 a titolo di incentivazione commerciale 2008 per gli addetti dei ruoli specialistici del C .P.D.; per I’effetto condannare Poste Italiane a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 1.200,00. o quella somma maggiore o minore che, anche in via equitativa, verrà ritenuta di Giustizia. a titolo di incentivazione commerciale 2008 per gli addetti ai ruoli specialistici del C.P.D., oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo e rivalutazione monetaria sulle somme cosi determinate; in ogni caso con vittoria di spese e compenso del giudizi da distrarre in favore del sottoscritta procuratore antistatario”.

Si costituiva in giudizio Poste Italiane s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore. contestando le avverse pretese ed insistendo per l’accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia l ‘Ill.mo Tribunale udito, respingere il ricorso proposto da R.F., in quanto inƒondato in fatto ed in diritto e carente di prove. In via subordinata rideterminare l’importo richiesto nella minor somma come percepita dalle altre unità inserite nella struttura con la medesima figura professionale. Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi in via equitativa.”

La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 1 luglio 2015 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L`odierno contenzioso trova origine nella mancata corresponsione alla ricorrente del bonus di cui al sistema di incentivazione 2008 – Campagna Recapito a cui la stessa era stata ammessa come comunicazione in atti (doc. 4 di parte ricorrente), peraltro circostanza pacificamente ammessa dalla resistente.

Non solo ma dalle difese svolte dalla resistente si evince che alla ricorrente il premio de quo era effettivamente dovuto, in quanto Poste Italiane S.p.A.. in persona del legale rappresentante pro tempore, non contestano il raggiungimento degli obiettivi. ma eccepiscono solo che a causa di un iniziale inserimento di un periodo di assenza della ricorrente come “assenza per malattia”, ma di fatto attinente ad infortunio sul lavoro, come riconosciuto dalla resistente e provato dalla documentazione versata in atti, quando “l`errore” è stato scoperto la liquidazione era già stata effettuata e quindi non poteva più essere liquidato il dovuto.

Detta motivazione non può ritenersi utile o sufficiente ad esonerare la resistente dal pagamento del premio dovuto alla ricorrente, premio che Poste Italiane s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, ammette implicitamente come dovuto ed inizialmente offre addirittura sua sponte.

Sull’an pertanto alcun dubbio può esservi sia in base alla documentazione versata in atti che per quanto concerne l”ammissione per mancata contestazione come sancito dal disposto normativo di cui all’art. 115 c.p.c..

Passando al quantum deve rilevarsi che nel provvedimento comunicato alla ricorrente si faceva riferimento ad un minimo (€. 500,00 cd un massimo(€. l.200,00) come quota di incentivo la   cui determinazione e quantificazione effettiva veniva espressamente riservata a Poste Italiane S.p.A.

Si legge , infatti. nel doc. 4 di parte ricorrente:”…L’entità effettiva del premio da erogare verrà determinata in funzione dei risultati raggiunti e potrà essere riproporzionata in relazione alla effettiva permanenza nel ruolo incentivo”.

A fronte di ciò Poste Italiane S.p.a.. in persona del legale rappresentante pro tempore,nel costituirsi in giudizio ha affermato che per la Provincia di Siena detto incentivo è stato proporzionato in base ai risultati raggiunti e quantificato per tutti i colleghi della ricorrente in complessivi €. 1.100,00 (v. comparsa pag. 4).

Questa circostanza non è mai stata smentita o contestata dalla ricorrente pertanto all`esito della compiuta istruttoria e sulla base del disposto di cui all`art. 115 c.p.c. accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire la somma di € 1.100,00 a titolo di incentivazione commerciale 2008 per gli addetti dei ruoli specialistici C.P.D.. con conseguente condanna delle Poste ltaliane S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore. al pagamento di detta somma in favore di R. F., oltre interessi legali e rivalutazione dal di del dovuto al saldo effettivo. Visto l`art. 91 c.p.c. condanna Poste Italiane S.p.A.. in persona del legale rappresentante por tempore al pagamento in favore della resistente delle spese di lite liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei parametri ex D.M. 55/14 ed in relazione alleffettivo valore della controversia e dell`attività svolta, quindi, in complessivi €. 1.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CAP come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario

P. Q. M.

Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.

Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:

1) accoglie il ricorso per le motivazioni su estese e per l`effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la somma di €. 1.100,00 a titolo di incentivazione commerciale 2008 per gli addetti dei ruoli specialistici C.P.D., con conseguente condanna delle Poste Italiane s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di detta somma in favore di R. F., oltre interessi legali e rivalutazione dal di del dovuto al saldo effettivo;

2) visto l`art. 91 c.p.c. condanna Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante por tempore al pagamento in favore della resistente delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CAP come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Siena, 01/07/2015

ll g.o.t.

Chiara Flavia Scarselli

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