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Rapporto di lavoro subordinato. Onere della prova

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Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con sentenza n. 3639/2023  del 6 aprile 2023, ribadisce che l’onere della prova dei requisiti tipici della subordinazione grava sulla parte ricorrente. L’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad altre forme di collaborazione, risiede nella subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

 

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Sentenza 3639/2023

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO –

Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all’esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 6.4.2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile recante il n°11569\2021 del ruolo gen. lav. e vertente

TRA

M.L. rapp.ta e difesa dall’avv.to F. C. in virtù di procura in calce al ricorso

Ricorrente

E

S. G. G. rapp.ta e difesa dall’avv.to V. Sola in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione

Convenuta

NONCHE’

I.N.P.S. in persona del Presidente p.t.

Chiamato in causa

Oggetto: pagamento di differenze retributive

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4.5.2021 M. L. esponendo che aveva lavorato alle dipendenze di S. G. G. dall’1.5.2015 al 30.6.2020, che aveva svolto le mansioni di collaboratrice domestica riferibili al livello Bs del ccnl di categoria, che aveva lavorato secondo le modalità temporali dedotte, che nulla aveva percepito a titolo di retribuzione fino al mese di agosto 2018, che successivamente aveva percepito la somma mensile di E.300,00 aumentata ad E.400,00 e la somma di E.450,00 a titolo di 13° mensilità, che non aveva fruito di ferie, che nulla aveva percepito a titolo di t.f.r. ha chiesto, previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di E.40452,96 maturata a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge e spese.

Si è costituita la convenuta eccependo che non aveva mai stipulato alcun contratto di lavoro subordinato con la ricorrente, che aveva ospitato quest’ultima e la figlia presso la sua abitazione, che la ricorrente aveva pagato i contributi ottenendo poi dalla convenuta il rimborso dei relativi benefici fiscali, che solo dall’anno 2017 la ricorrente si offriva di svolgere piccole mansioni domestiche senza vincolo di subordinazione, che la convenuta remunerava tale attività con le somme dedotte e con l’ospitalità; ha chiesto il rigetto della domanda vinte le spese.

A seguito di chiamata in causa l’Inps non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia.

Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.

La domanda è infondata e va respinta.

A fronte della specifica eccezione di insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, parte ricorrente, gravata del relativo onere, non ha fornito prova sufficiente dei requisiti tipici della subordinazione; in proposito si osserva che la Suprema Corte ha costantemente individuato l’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad altre forme di collaborazione, nella subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro da intendersi quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta sui diversi piani della eterodirezione, del controllo e della potestà disciplinare e che si sostanzia in una vera e propria limitazione della libertà del lavoratore laddove ad ulteriori elementi quali la collaborazione, l’assenza di rischio economico, la natura dell’oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione può essere attribuito carattere meramente indiziario ma non certo determinante.(cfr. ex plurimis Cass.sez.lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858).

Ciò posto, dei due testi escussi su istanza di parte ricorrente, l’uno, A. E., ha dichiarato di essersi recato “due volte presso l’abitazione della convenuta a prendere un caffè…ho visto la ricorrente portare l’acqua alla convenuta ed accompagnarla in bagno…ho visto la ricorrente accompagnare a passeggio la convenuta” e l’altro, D. R. L. ha riferito: “la ricorrente è stata presso l’appartamento della convenuta a partire dal 2011 – 2012, talvolta nella giornata del mercoledì entravo in tale appartamento e prendevo il caffè con la ricorrente…la ricorrente usciva poco solo accompagnata dalla figlia o dalla ricorrente dopo l’incidente”.

Le richiamate dichiarazioni non possono ritenersi prova sufficiente della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per come dedotto nel rilievo che i testi sono stati presenti sul luogo di lavoro solo sporadicamente e per breve periodo e nulla hanno riferito in ordine all’effettivo esercizio dei poteri datoriali di direzione e controllo da parte della convenuta, allo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni di lavoro dedotte né all’osservanza dell’orario di lavoro indicato.

Né può ritenersi prova idonea della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato il documento impropriamente definito prova del contratto, il quale, al contrario è una copia incompleta di una denuncia contributiva non idonea a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto tenuto conto, altresì, della carenza probatoria già rilevata e delle specifiche eccezioni sollevate in relazione al pagamento da parte della ricorrente stessa dei relativi contributi e del versamento alla ricorrente dei benefici fiscali conseguenti riportato nelle ricevute in atti non contestate dalla ricorrente.

In mancanza di prova dell’effettivo svolgimento da parte della ricorrente della prestazione lavorativa dedotta in ricorso in condizione di subordinazione la domanda dev’essere respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte convenuta; nulla per le ulteriori spese stante la contumacia dell’Inps.

P.Q.M.

Rigetta la domanda e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta liquidate nella somma complessiva di E.4700,00, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario; nulla per le ulteriori spese.

Si comunichi

Roma 6.4.2023                                                                                  Il Giudice

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