dell'avvocato Vito Sola, patrocinante in Cassazione

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Responsabilità del custode della cosa

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Spetta al custode della cosa, nel caso di specie alla Spa Autostrade, l’obbligo di vigilanza e salvaguardia con conseguente applicabilità dell’art. 2051 del codice civile (inversione dell’onere della prova) e con conseguente responsabilità oggettiva a carico dell’Ente gestore della strada.

 Studio Legale Avv. Vito Sola
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE I

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Alberto Rossi ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado n° 52236/2016 R.G., posta in decisione nell’udienza del 6 dicembre 2017, vertente

TRA

A.M., elett. dom/to in Roma, via Ugo De Carolis 31, presso lo Studio legale dell’Avv. Vito Sola, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

 

attore

E

AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom/ta in Roma , Via XX, presso lo Studio legale dell’Avv. XX che la rappresenta e difende giusta procura in atti,

 

convenuta

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d’udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice deduce che il 17.02.2014, h. 16:20 circa, Autostrada A/1 Sud, Km. 152, località San Faustino di Rubiera (Reggio Emilia), il suo veicolo Renault Megane, tg XXXX, entrava in collisione con un oggetto metallico che si trovava sulla carreggiata; lamenta danni per una somma pari ad € 3.050,00.

Si costituiva la s.p.a. Autostrade per l’Italia, contestando an e quantum debeatur ed argomentando in punto di diritto.

Nel merito la domanda è fondata.

La presenza di un oggetto metallico sulla carreggiata ed il suo urto con il veicolo attoreo è comprovato dalla deposizione testimoniale e dal rapporto della Polizia Stradale, che constatava la presenza di un “ostacolo in ferro incastrato a ridosso radiatore”.

Nell’evoluzione giurisprudenziale sulla responsabilità del proprietario di una strada pubblica, nonché sulla natura giuridica dell’articolo 2051 cod. civ., l’orientamento più evoluto, ed oramai prevalente, della Cassazione è giunto ad individuare, a carico del proprietario e/o gestore di una strada aperta al pubblico, ma comunque delimitata e protetta dall’esterno, quale per l’appunto l’Autostrada, precisi obblighi di vigilanza e salvaguardia , con relativa applicabilità dell’articolo 2051 cod. civ. (inversione dell’onere della prova), e, relativamente a quest’ultima fattispecie legale, un’ipotesi tipica di responsabilità oggettiva, ricadendo sul custode l’onere di provare non solo di avere predisposto ogni necessaria cautela al fine di evitare il danno (carenza di colpa), ma anche la natura eccezionale dell’evento, che si colloca al di fuori  della sua sfera di sorveglianza e controllo.

Sotto tale profilo, la convenuta non ha provato né di avere organizzato ogni necessario strumento di vigilanza e controllo sulla carreggiata tale da garantire la costante sicurezza della circolazione né, in particolar modo, che l’evento (presenza di un oggetto metallico sulla carreggiata) si caratterizzasse come eccezionale, imprevedibile  ed al di fuori della sfera di controllo del proprietario della strada, secondo l’id quod plerunque accidit.

Né, alfine, la circostanza che la visibilità atmosferica fosse ottima è da sola elemento che consente di ipotizzare un concorso di colpa; al contrario dalla deposizione del testimone è emerso che l’oggetto metallico era stato appena schivato dal suo veicolo che precedeva il veicolo attoreo, con la presumibile conseguenza che solo all’ultimo momento parte attrice se ne sia avveduto.

In ordine al danno, il medesimo è provato dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia Stradale (danneggiamento dello pneumatico posteriore sinistro) ed i costi per le riparazioni appaiono conformi ai prezzi praticati su una piazza secondo le comuni conoscenze dell’automobilista medio.

Complessivamente il danno viene liquidato in € 3.050,00, oltre interessi al saggio legale dall’esborso (presuntivamente 03.03.2014, data di emissione della fattura) al saldo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

  1. Condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 3.050,00 oltre interessi al saggio legale dal 03.03.2014 al saldo;
  2. Condanna la convenuta al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di € 950,00 (€ 150,00 spese esenti, € 800,00   compenso professionale di avvocato), oltre spese generali, cpa ed iva, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;

Roma lì 20 febbraio 2018

IL GIUDICE DI PACE

(D o t t. A l b e r t o R o s s i)

 

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, lì 26.3.2018

IL CANCELLIERE

 

sentenza 9985.2018 A.M.Autostrade

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