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Sirio Ves e corsie preferenziali. Illegittimità dell’accertamento della violazione

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Il Giudice di Pace di Roma dichiara la nullità dell’accertamento di violazione al codice della strada per circolazione nella corsia riservata ai mezzi del pubblico trasporto rilevata a mezzo del sistema di rilevamento elettronico denominato Sirio Ves.

Studio Legale Avv. Vito Sola
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SENTENZA 13539/11

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Melchiorre Talamanca della Prima Sezione Affari Civili ha emesso sentenza nella causa iscritta al ruolo n. 122899 dell’anno 2010 posta in deliberazione nella udienza del 17/10/2011

TRA

S.P. con domicilio eletto in Roma, Via Ugo De Carolis 31 presso lo studio delll’Avv. Vito Sola, che lo difende e rappresenta giusta mandato a margine del ricorso;
OPPONENTE
E
Comune di Roma ora Roma Capitale elett.te domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21 rappresentato e difeso dalla F.D. dott.ssa F.P, giusta delega Segretariato Generale prot. n. 2944/2009;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione verbale n. 13101166326 dell’11/5/2010.
Alla udienza del 17/10/2011, visto il comma 7 art. 23 della legge n. 689/1981, sentite le conclusioni ha pronunciato:
SENTENZA
dando lettura del dispositivo.
CONCLUSIONI
Per l’opponente: annullamento della sanzione di cui all’oggetto, vittoria delle spese di lite; per l’opposta, respingere il ricorso con vittoria delle spese.
Con ricorso depositato in data 26/10/2010 P.S. proponeva opposizione ex art. 22 L. 689/81 contro il Comune di Roma ora Roma Capitale avverso sanzione amministrativa concernente violazione del C.d.S. per circolazione nella corsia riservata ai mezzi del pubblico trasporto.
La P.A., ritualmente costituita, ha contestato gli assunti della ricorrente e prodotto documentazione; è rimasta assente alla trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è accolta.
La sanzione è opposta per la mancata immediata contestazione e per la illegittimità dell’accertamento eseguito a mezzo di sistema non omologato per la specifica funzione.
La difesa del Comune richiama la stessa dizione del CdS che prevede la contestazione differita in caso di accertamenti a mezzo dispositivi automatizzati (art. 17, comma 133-bis legge n. 127/1997): vedi art. 201, comma 1-bis lettera g).
Il Comune produce specifica nota dell’organo accertatore (vedi agli atti) che fornisce chiarimenti sulla regolarità dell’utilizzo del sistema Sirio invocando la rispondenza degli esami tecnici per la rilevazione degli accessi nella ZTL.
L’argomento è già stato dibattuto presso la Corte di Cassazione la quale, facendo seguito alla propria precedente sentenza (Cass. Civ., Sez. II, 10 ottobre 2008, n. 24942) puntualizza (Cass. Civ. Sez. II civ., 15/10/2008, n. 25181) la utilizzabilità del sistema in corrispondenza dei varchi ZTL essendo già state effettuate tutte le verifiche ritenute necessarie per garantire la corretta e sicura funzionalità degli impianti.
L’inizio di Via Ostiense non viene indicato corrispondente a varco ZTL.
Le spese di lite seguono la soccombenza equamente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace
definitivamente pronunciando, accoglie l’opposizione proposta da S.P. nei confronti del Comune di Roma ora Roma Capitale avverso verbale n. 13101166326 dell’11/5/2010 e per l’effetto dichiara illegittimo il processo verbale di contravvenzione e, per quanto di ragione, annulla lo stesso; condanna il Comune di Roma ora Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore del distrattario Procuratore equamente liquidate nella omnicomprensiva somma di euro 170,00 (ivi compresi euro 33,00 di bolli per contributo) oltre IVA e CAP come per legge.
Roma 17 ottobre 2011

                                                                                 Il Giudice di Pace
Dott. Melchiorre Talamanca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA 16.12.2011

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