2017
Il Tribunale di Siena interviene nel caso di trasferimento del lavoratore, dipendente della Spa Poste Italiane, e stabilisce che, ai sensi dell’art. 38 CCNL dei dipendenti della Spa Poste Italiane, il lavoratore ha diritto ad una indennità di prima sistemazione pari al numero di 4, 8 o 12 mensilità in base alla distanza dalla sede di lavoro di provenienza. Tale indennità è ristoratrice delle prime spese di impianto della nuova residenza di servizio e tende a colmare i disagi, anche economici, che durante i primi mesi del trasferimento deve sopportare il lavoratore e la propria famiglia.
Studio Legale Avv. Vito Sola
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SENT. 165/17
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano”
Sentenza
Svolgimento del processo
A mezzo ricorso depositato l’11/9/2015, xxx (difeso dall’avv. Vito Sola) esercitava contro la Poste Italiane azione di (conclusioni, ricorso, p.6, letterali):
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente per tutti i motivi esposti nel corso del presente atto, percepire la somma di € 9.922,56 a titolo di “indennità di prima sistemazione”; per l’effetto, condannare la Spa Poste Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di € 9.922,56 a titolo di “indennità di prima sistemazione” o quella maggiore o minore somma che, anche in via equitativa, sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di messa in mora, ossia dal 27 dicembre 2014; in ogni caso con vittoria di spese e compenso del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
La Poste Italiane Spa, difesa dall’Avv. Rossana Ferrata, si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendone (conclusioni, memoria difensiva, p.5, sintesi) in rigetto.
*
All’udienza del 18/1/2017 nella causa n. 816/2015 rgl sono comparsi xxx difeso dall’avv. Vito Sola; per la Poste Italiane Spa l’avv. Rossana Ferrata.
L’avv. Sola deposita copia atto introduttivo e decreto notificati.
Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l’udienza del 15/9/2017 ore 12:00 con termine per note al 5/8/2017 per il ricorrente e al 5/9/2017 per Poste Italiane Spa.
All’udienza 15/9/2017, nella causa n. 816/2015 rgl sono comparsi per XXX difeso dall’avv. Vito Sola, in sostituzione l’avv. Elena Viti; per la Poste Italiane spa l’avv. Rossana Ferrata.
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice pronuncia al temine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53) (ricorso depositato dopo il 25/6/2008, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.) (lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione
Il lavoratore ricorrente, XXX, è stato trasferito, non a domanda, dal datore di lavoro, Poste Italiane spa, dalla sede di lavoro di Buonconvento al Comune di Firenze-CPD Scandicci, quale portalettere junior.
La modificazione definitiva e senza limiti di durata del luogo della prestazione lavorativa ha avuto decorrenza dall’11/12/2013.
I dati predetti non sono controversi.
Prevede l’art. 38 CCNL, “trasferimenti”, in caso di trasferimento il diritto del lavoratore ad una indennità di prima sistemazione, pari al numero di 4, 8 o 12 mensilità, rispettivamente per la distanza dalla sede di lavoro di provenienza > 30 e < o = a 30 Km, > 50 e < o = 100 Km, > 100 > e < o = a 150 Km (il caso rientra nella fascia mediana, distando Buonconvento da Scandicci 97 (96,66) Km, > 50 < 100 Km, danti diritto al titolo predetto a n. 8 mensilità).
Il lavoratore ha presentato la relativa richiesta il 27/12/2014-13/1/2015.
Ha affermato di avere effettuato effettivo cambio di domicilio dal 24/12/2014, e solo personalmente, con esclusione dei componenti del nucleo familiare, pretendendo pertanto la minor misura contrattualmente prevista dell’85% dell’indennità (co. IX art. 38 cit.).
L’indennità è infatti dovuta, co. IX cit., nel caso in cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza o di domicilio del dipendente ed eventualmente dei componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico.
Argomenta la Poste Italiane Spa (sottolineato nostro): “ In data 27/12/2014, dopo oltre un anno dal trasferimento, il sig. XXX ha inviato alla Gestione competente l’istanza al fine di ottenere la liquidazione dell’indennità di prima sistemazione (all. 1), corredata da autocertificazione attestante la residenza ad Asciano (SI) e il domicilio a Firenze, via C. Guasti n. 1. Detta istanza è pervenuta a Poste Italiane S.p.a. nel mese di gennaio 2015.
- In data 24 gennaio 2015 il sig. XXX ha inoltre spedito al Servizio Risorse Umane copia del contratto di locazione ad uso abitativo in qualità di conduttore congiuntamente al sig. YYY (ex dipendente di Poste Italiane S.p.a.) recante timbro di registrazione all’Agenzia delle Entrate in data 23.01.2015 (all. 2). Nel contratto è indicata la durata della locazione dal 24.12.2014 al 30.06.2015 con un canone di € 4.050.,00 per l’intero periodo.
- Il sig. XXX non ha mai presentato alcuna dichiarazione sulla composizione del nucleo familiare né se tutti i componenti avessero trasferito il proprio domicilio; solo nell’odierno ricorso al punto 12 si evidenzia che a trasferire il proprio domicilio a Scandicci (e quindi non a Firenze, come diversamente dichiarato nell’autocertificazione presentata, in cui l’indirizzo è coincidente con quello indicato sul contratto di locazione) era stato solamente il sig. XXX e non anche gli altri componenti il nucleo familiare.
- L’indennità di prima sistemazione richiesta dal ricorrente per un importo parti ad € 9.922,56 non è stata corrisposta, perché è intervenuta a distanza di un anno dal trasferimento e quindi essendo venuta meno la ratio dell’indennità stessa. Infatti è ragionevole pensare che il lavoratore impieghi un tempo massimo di tre/quattro mesi per organizzare le nuove incombenze che derivano da un trasferimento, ma non certo un anno”.
Ancora, “l’indennità di prima sistemazione è ristoratrice delle prime spese di impianto nella nuova residenza di servizio e tende a colmare i disagi, anche economici, che durante i primi mesi del trasferimento deve sopportare il lavoratore e/o la propria famiglia. Appare di tutta evidenza come lo stesso principio non possa applicarsi quando ormai siano trascorsi molti mesi dalla nuova applicazione.
Tale interpretazione trova conforto anche dalla normativa vigente in materia: infatti il comma 7 dell’art. 51 del DPR 917/1986 nel prevedere l’esenzione contributiva e fiscale nella misura del 50% delle indennità di trasferimento, stabilisce che tale esenzione trova applicazione limitatamente ai 365 giorni successivi alla data di trasferimento.
Non è possibile pensare ad una possibilità di richiedere l’indennità oggetto di causa in un tempo illimitato”.
Ancora, nelle note difensive finali, p. 2, vi sarebbe “un’evidente incongruenza tra il concetto di indennità di prima sistemazione ed i tempi di effettuazione della nuova collocazione”.
In materia finitima, Cassa. SL 2008/n. 1426 ha avuto modo di affermare: “la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui “in tema di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, previsto dalla L. n. 836 del 1973, applicabile ratione temporis, l’istituto dell’indennità di prima sistemazione richiede l’effettivo spostamento della residenza o del domicilio del dipendente, da solo o con la sua famiglia, e vale ad indennizzare forfettariamente il dipendente delle maggiori spese sostenute per reperire, ed avviare, una nuova sistemazione. Ove ciò non avvenga, per avere il dipendente, la cui sede di lavoro sia stata trasferita, conservato la stessa residenza e lo stesso domicilio, viene a mancare il presupposto di fatto dell’indennità di prima sistemazione,
La Corte condivide questo principio sul rilievo che il concetto di “indennità di prima sistemazione include l’idea di un rimborso fofettario di spese dovute al trasferimento personale del dipendente della nuova sede di servizio, come è stato poi espressamente previsto con la successiva disciplina contrattuale.
Il viaggio quotidiano dalla residenza da Seregno a Como e viceversa (al posto di quello effettuato in precedenza da Seregno a Mariano Comense) non comporta affatto una “prima sistemazione” nella nuova sede di servizio per la quale sia dovuta una “indennità”.
In questo senso depone l’interpretazione sistematica della norma: l’indennità infatti non deve essere erogata nel caso di trasferimento nell’ambito dello stesso Comune; deve essere ridotta “alla metà per il dipendente senza persone di famiglia ed a carico” (art. 21, comma 2), oppure che non abbia trasferito la famiglia nella nuova sede di servizio (art. 21, comma 3); deve essere ridotta ad un terzo per il dipendente che fruisca nella nuova sede di alloggio gratuito (art. 21, comma 4); deve essere erogata in caso di trasferimento della famiglia, in un Comune viciniore (entro i Km 30 dalla nuova sede di servizio) (art. 22, comma 1) oppure al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio (art. 23); non viene erogata al coniuge non legalmente separato, che sia anch’esso trasferito d’ufficio ed abbia una qualifica meno elevata dell’altro (art. 22, comma 3).
Quest’ultima disposizione appare decisiva, perché conferma che si tratta non già di un’indennità ad personam per il trasferimento della sede di lavoro, bensì di un contributo forfetario per le maggiori spese sostenute dal dipendente e dalla sua famiglia in ragione del mutamento della residenza o del domicilio; spese che nel caso di coniugi che siano entrambi dipendenti statali sono sostenute una sola volta e ciò esclude la duplicazione dell’indennità in questione, come già rilevato nella motivazione della citata pronuncia di questa Corte”.
In modo implicito, invero, il datore di lavoro, Poste Italiane Spa, invoca una sorta di presupposizione, sulla quale, in generale:
Cass. S3, sent. 2006/n. 6631:
“In tema di rapporti giuridici sorti da contratto, la cosiddetta “presupposizione” deve intendersi come figura giuridica che si avvicina, da un lato, ad una particolare forma di “condizione”, da considerarsi implicita e, comunque, certamente non espressa nel contenuto del contratto e, dall’altro, alla stessa “causa” del contratto e, dall’altro, comunque, certamente non espressa nel contenuto del contratto e, dall’altro alla stessa “causa” del contratto, intendendosi per causa la funzione tipica e concreta che il contratto è destinato a realizzare; il suo rilievo resta dunque affidato all’interpretazione della volontà contrattuale delle parti, da compiersi in relazione ai termini effettivi del negozio giuridico dalle medesime stipulato.
Deve pertanto ritenersi configurabile la presupposizione tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, si evinca che una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziabile, venga successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo tale che l’assetto che costoro hanno dato ai loro rispettivi interessi venga a trovarsi a poggiare su una base diversa da quella in forza della quale era stata convenuta l’operazione negoziale, così da comportare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. (nella specie, era stata esperita, dai proprietari del canale di carico di un mulino, domanda di pagamento dei relativi canoni nei confronti dell’affittuario consorzio di bonifica e avevano rigettato la domanda sia il primo che il secondo giudice, quest’ultimo, in particolare, avendo applicato l’articolo 1463 cod. civ. sul presupposto che il consorzio doveva ritenersi liberato dalla propria prestazione perché, a causa dell’erosione del letto del fiume, si era creato un dislivello tale, rispetto alla originaria imboccatura del canale, da rendere questo non più adatto a captare l’acqua dal fiume; la S.C. ha confermato la sentenza correggendone la motivazione sulla base dell’enunciato principio di diritto, in quanto la situazione di fatto “presupposta” dai contraenti nella formazione del loro consenso, pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, doveva identificarsi nella possibilità materiale di immissione dell’acqua derivata dal consorzio nel canale di carico del mulino, possibilità venuta meno già da tempo per effetto dell’erosione del letto del fiume)”.
Cass. S3, sent. 2007/n. 12235:
“la presupposizione, non attenendo all’oggetto, né alla causa, né ai motivi di contratto, consiste in una circostanza ad esso “esterna”, che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce, specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse – ma con riconoscimento da parte dell’altra -, valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, il cui mancato verificarsi legittima l’esercizio del recesso (nell’affermare il suindicato principio, con riferimento a vicenda concernente contratto stipulato tra il Comune di Genova e la società Italsider S.p.A. – oggi Fintecna s.p.a. – di permuta di terreno di proprietà di quest’ultima con un quantitativo – da fornirsi con consegne ripartite in 20 anni – di mc. 200 milioni di acqua industriale, da prodursi a mezzo di ivi costruendo depuratore di acque nere o altrimenti proveniente da fonti sostitutive, la S. C. ha escluso che il corretto funzionamento dell’impianto e la fornitura di acqua con le pattuite caratteristiche potessero qualificarsi come “presupposto implicito”, affermandone l’inerenza viceversa alla qualità del bene)”.
Cass. S2, sent. 2007/n. 17698:
“nel caso in cui un privato venda un immobile con l’obbligo del comune acquirente di destinarlo alla realizzazione di un centro scolastico e, successivamente, il comune ne modifichi la destinazione urbanistica e lo ceda a privati per realizzare insediamenti residenziali e terziari, non ricorrono i presupposti per dichiarare risolto il contratto, sotto il profilo della presupposizione, per il venir meno di un presupposto tenuto presente dai contraenti nella formazione del loro consenso e condizionante l’esistenza ed il permanere del vincolo negoziale, poiché la compravendita costituisce momento attuativo di una convenzione urbanistica che non priva il comune del potere di imprimere alle aree (interessate da una anteriore cessione) una diversa destinazione, la quale è situazione dipendente dalla volontà dello stesso comune”.
Cass. S2, sent. 2009/n. 20245:
“in materia contrattuale, affinchè sia configurabile la fattispecie della c.d. “presupposizione” (o condizione inespressa), è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l’esistenza di una situazione di fatto, considerata, ma quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venire meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti stesse; il relativo accertamento, esaurendosi sul piano propriamente interpretativo del contratto, costituisce una valutazione di fatto, riservata, come tale, al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici”.
Cass. S3, sent. 2009/n. 25401:
“non è nullo il contratto di locazione stipulato da chi, essendo già proprietario dell’immobile locato, pochi giorni dopo detta stipula venda il bene ad altro soggetto e convenga con quest’ultimo di mantenerne il godimento nonostante l’alienazione, atteso che la locazione deve considerarsi conclusa sulla base della presupposizione che ad essa sarebbe seguita la stipula del contratto di vendita e, pertanto, sull’esplicito richiamo ad una circostanza ad essa “esterna” che, per se non specificamente dedotta come condizione, costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia del regolamento pattizio, assumendo per entrambe le parti valore determinante ai fini della sua conclusione e del “mantenimento” del vincolo contrattuale (nella specie la S.C., rigettando il ricorso avanzato da società controinteressata alla validità della locazione, ha altresì escluso che l’accordo di vendita fosse simulato, attesa la piena aderenza della realtà fattuale alla previsione negoziale, rientrante nella figura del costituto possessorio)”.
Ed ora Cass, S3 sent. 2016/n. 20620:
“In materia contrattuale, per configurare la fattispecie della cd. “presupposizione” (o condizione inespressa) è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l’esistenza di una situazione di fatto, non espressamente enunciata in sede di stipulazione, ma considerata quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti. (Nell’affermare questo principio la S.C. ha riconosciuto la legittimità del recesso di un ente pubblico territoriale dal contratto di locazione di un immobile destinato a scuola, affermando che la durata del rapporto negoziale fosse implicitamente condizionata alla mancata ultimazione della costruzione di un nuovo edificio, da adibire a sede dell’istituto scolastico).
E con specifica attinenza alla contrattazione collettiva, v. l’attenta riflessione di Cass. SL 2014/n. 18715, Pres. ed est. P. Curzio:
“Deve premettersi che i più autorevoli autori che si sono occupati delle teoriche richiamate nel ricorso, la teoria della presupposizione e della causa in concreto, pur nelle diversità delle ricostruzioni e delle valutazioni, hanno sempre sottolineato che si tratta di istituti non previsti dalla legge, frutto di mera elaborazione dottrinale, peraltro non univoca, il che impone di utilizzarli con la massima prudenza.
- In queste elaborazioni dottrinali si considerano situazioni in cui le parti contrattuali hanno dettato il regolamento negoziale fondando le loro valutazioni su determinati presupposti, non esplicitati nel testo dell’accordo, ma con evidenza posti a suo fondamento, quali “condizioni inespresse” che in seguito sono venute meno.
- Gli esempi classici sono quelli della locazione di un balcone di una casa affacciata su piazza del Campo a Siena per il giorno del Palio in caso di annullamento della manifestazione o dell’acquisto di un terreno sul presupposto della sua edificabilità poi venuta meno.
- Al venir meno della condizione inespressa, le conseguenze, secondo una parte della dottrina, possono essere l’inefficacia del contratto presupposto o l’invalidità per difetto di causa in concreto. Secondo altre tesi (che hanno trovato maggior seguito in giurisprudenza), gli effetti si determinerebbero sul piano della risoluzione ex art. 1467 cod. civ. intesa come generale strumento di controllo delle sopravvenienze rispetto all’assetto di interessi tracciato dal contratto, quando la situazione di fatto presupposta al momento del perfezionamento del contratto, venga poi a mutare o non si realizzi. La società ritenuto inefficace o invalido. Per affermare la legittimità del suo atto unilaterale richiama, pertanto, il più radicale degli orientamenti dottrinali, nelle sue due varianti.
- Nel caso in esame tale prospettazione non può trovare applicazione per vari motivi.
- La prudenza che la dottrina, pur divisa nella ricostruzione degli istituti e degli effetti, richiede invece all’unisono, induce a ritenere che la condizione non espressa, sebbene implicita, deve essere chiara ed inequivoca e il suo venir meno deve far venir meno, in un rapporto di perfetta simmetria, la ragione del contrato. Tali requisiti mancano nella fattispecie in esame.
- Deve, in primo luogo, sottolinearsi che nella presente controversia non si chiede di dichiarare inefficace o di risolvere il contratto. Infatti l’accordo collettivo conserverebbe la sua efficacia, perché la società chiede di dichiararlo parzialmente inefficace o parzialmente invalido, riducendo di una unità il numero dei permessi. L’inefficacia o l’invalidità parziale di un contratto sono istituti peculiari, con disciplina specifica, di particolare delicatezza e di difficile raccordo con le teoriche della presupposizione. L’esito dell’operazione richiesta al giudice in questo caso sarebbe in realtà quello di una modifica del contenuto del contratto.
- Tale modifica del contenuto del contratto, ammesso che sia per questa via perseguibile, potrebbe operare solo in presenza di una precisa corrispondenza tra il rimodellamento del quadro legislativo e l’assetto del regolamento contrattuale. Perché sia ipotizzabile un meccanismo di riduzione dei permessi in ragione della reintroduzione delle festività soppresse, tra i due fattori vi deve essere una perfetta simmetria.
- Al contrario, nel caso in esame si è in presenza di un rapporto asimmetrico e sotto molti profili confuso.
- La L. del 1977 soppresse o spostò alla domenica sette festività. L’accordo collettivo del 1979 previde sei giorni di ferie o permessi aggiuntivi, che divenivano sette per alcuni lavoratori. Manca quindi già in avvio una puntuale ed univoca corrispondenza, tra soppressioni e incrementi.
- Ma poi il quadro legislativo mutò: nel 1986 fu ripristinata la festività dell’Epifania e nel 2000 quella del 2 giugno. L’asimmetria si accentua: non vi è puntuale corrispondenza tra soppressioni (sette), compensazioni (per alcuni lavoratori sei, per altri sette), ripristini (due) e la scelta aziendale di negare un permesso. 29. Un ulteriore elemento di confusione si rinviene poi nella lettura dell’accordo collettivo: da un lato, si afferma che i sei (o sette) giorni di ferie e permessi sono “a compensazione ed in luogo” delle festività soppresse o differite, dall’altro però, richiamate le finalità della legge che le aveva soppresse, le parti contrattuali dichiarano che, tenuto conto della peculiare natura dei servizi di trasporto e della necessità di assicurare la più completa ed efficiente funzionalità del servizio anche nelle giornate già considerate festive, “non trovano realizzazione nei confronti delle aziende del settore le finalità perseguite dalla legge anzidetta”. 30. La simmetria perfetta che sarebbe necessaria per ipotizzare l’applicabilità delle tesi sulla condizione non espressa, manca quindi sul piano numerico ed anche nella espressione della volontà delle parti in ordine al rapporto tra le finalità legislative e quelle della loro pattuizione.
- La successiva evoluzione legislativa avrebbe potuto (forse dovuto) indurre le parti collettive ad un ripensamento della regolamentazione contrattuale, ma le organizzazioni datoriali e sindacali che avevano sottoscritto l’accordo non hanno ritenuto di operare una revisione del contenuto dell’atto sulla base delle nuove emergenze legislative. Tale revisione non può operarla il giudice, legittimando l’iniziativa unilaterale di un soggetto privato che non è parte dell’accordo collettivo.
- Perché, e qui l’applicazione di suggestive teoriche raggiungerebbe il massimo punto di imprudenza, non va dimenticato che parti del contratto collettivo sono le organizzazioni datoriali e dei lavoratori, che avevano tutti i poteri per aggiornare la regolamentazione e non lo hanno fatto. Anzi, pur avendo rinnovato più volte la contrattazione del settore negli anni successivi alle modifiche legislative, hanno omesso di aggiornare e ricalibrare la disciplina di questa materia.
- Il singolo lavoratore o datore di lavoro aderente alle organizzazioni stipulanti non ha poteri modificativi della regolamentazione collettiva. Il contratto collettivo costituisce un “atto normativo” con efficacia vincolante per il singolo aderente alle associazioni stipulanti. L’unica via per sottrarsi a tale efficacia è quella del recesso dall’associazione”.
Orbene, nel caso concreto è di assoluta evidenza che il lavoratore trasferito, residente in Asciano, dopo un primo periodo di pendolarismo, di circa un anno, si è determinato al cambio effettivo di domicilio, stipulando un contratto di locazione, dal 24/12/2014 almeno fino al 5/2015, in Firenze (comune di Scandicci).
E’ del tutto ragionevole l’imputazione causale alla modificazione della propria sede lavorativa a circa 100 Km dalla propria abitazione.
Ed è pacifico che le parti sociali, nella contrattazione collettiva implicata, no abbiano subordinato il diritto ad alcun termine di decadenza, né riteniamo ragionevole introdurre (tanto più in materia di contrattazione collettiva, anche per le perspicue considerazioni di Cass. SL 2014/n. 18715 cit.) una sorta di presupposizione, di condizione inespressa, della quale sarebbe poi in ogni caso assolutamente incerto il concreto discrimine temporale (che neppure la Poste Italiane spa è in grado di indicare).
Non ci pare poi dirimente l’argomento sistematico tratto dal profilo impositivo reddituale ex art. 51, co. 7, dPR 1986/n. 917, in ogni caso richiamato incompletamente.
Qui di seguito il testo letterale: “7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno”.
L’enunciato normativo, in ogni caso, non si attaglia alla fattispecie, non versandosi in ipotesi di indennità pluriennale, e ancora poiché può bene sostenersi che si tratti di indennità corrisposta per il primo anno.
Ben più rilevante sistematicamente l’art. 21, l. 1973/n. 836, in tema di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali: “Art. 21. Al dipendente trasferito spetta un’indennità di prima sistemazione nella misura di: lire 200 mila al personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori; lire 170 mila al personale con qualifica di direttore di sezione e qualifiche corrispondenti o superiori; lire 120 mila a tutto il rimanente personale. L’indennità di cui al precedente comma è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell’indennità di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell’altra metà dopo l’avvenuto trasferimento della famiglia purchè compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. L’indennità di prima sistemazione, nelle misura spettanti ai sensi dei precedenti commi, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennità di alloggio. L’indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento. Agli ufficiali di completamento, in servizio di prima nomina, ai sottoufficiali in servizio di leva ed a militari di truppa che non siano raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente, in caso di trasferimento, il trattamento previsto dalla presente legge per le trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma dell’articolo 19 della presente legge. Ai fini dell’attribuzione dell’indennità di prima sistemazione, per le qualifiche non indicate vale l’equiparazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 1 della presente legge”.
In materia finitima, dunque, ci parrebbe parimenti estranea la previsione di alcuna decadenza, e al contrario ove al decorso del tempo si attribuisca rilievo, compare una indicazione triennale.
P.Q.M.
accerta il diritto del ricorrente, xxx, a percepire la somma di € 9.922,56 a titolo di “indennità di prima sistemazione” e conseguentemente condanna la Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma predetta oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto (27 dicembre 2014) al saldo.
Condanna la Poste Italiane Spa al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.789,00 per compensi professionali (scaglione di valore, minimo, studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione, decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Siena, 15/9/2017
il giudice
Delio Cammarosano
Sentenza Tribunale di Siena 165.17

