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Violazione al C.d.S e obbligo di contestazione immediata

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Il Giudice di Pace di Roma, aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. I, 22.8.2011 n. 11184 e Cass. Civ. 28.5.2005 n. n. 8837) ribadisce la necessità della contestazione immediata in caso di violazione alle norme del Codice della Strada.  L’immediata contestazione rappresenta un diritto irrinunciabile di difesa del supposto trasgressore che può essere evitata solo in determinate ipotesi di effettiva impossibilità (vedi ad esempio l’elenco di cui all’art. 384 del regolamento di esecuzione) ma, anche di fronte a tali situazioni, l’art. 201 del Codice della Strada sancisce l’obbligo di indicare nel verbale i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

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sentenza 52284/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace, dr.ssa Alessandra Capizzano, nella causa iscritta al n. 93353 del ruolo generale dell’anno 2011, pendente:

TRA

D.M.C. / Avv. Vito Sola

in Roma, Via Ugo De Carolis 31, come in atti

                                                                                                                                  PARTE RICORRENTE

E

ROMA CAPITALE, domiciliato ex lege, rappresentato e difeso come in atti

                                                                                                                  OPPOSTO NON COSTITUITO

   Oggetto: OPPOSIZIONE EX ART. 22 L. 689/81, avverso il provvedimento n. 1310902974

CONCLUSIONI: come in atti.

Visto l’art. 429 c.p.c. ha pronunciato

SENTENZA

Dandone lettura all’udienza del 12.02.2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Va conseguentemente annullato il provvedimento impugnato, in considerazione che questo Giudice fa proprie le argomentazioni e le deduzioni di cui al ricorso, sufficientemente provate.

Parte ricorrente lamenta la mancata contestazione immediata del provvedimento che s’impugna.

L’immediata contestazione rappresenta un diritto irrinunciabile di difesa del supposto trasgressore che può essere evitata solo in determinate ipotesi di effettiva impossibilità (vedi ad esempio l’elenco di cui all’art. 384 del regolamento di esecuzione) ma, anche di fronte a tali situazioni, l’art. 201 del Codice della Strada sancisce l’obbligo di indicare nel verbale i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. In tale senso si riporta integralmente la massima della Cassazione – in tema di violazioni del C.S.: la contestazione immediata imposta dall’art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992 ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore: la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile dovendo tali motivi essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale. (Cass. Civ., sez. I, 22.08.2011, n. 11184, vedi anche Cass. Civ. n. 8837, n. 28.05.05).

Tale enunciato si basa sul rilievo che il verbale notificato al trasgressore contenga solo genericamente la giustificazione dell’impossibilità per i verbalizzanti di procedere alla contestazione immediata. L’Amministrazione nel caso di specie e, in questa sede avrebbe dovuto dimostrare in concreto l’effettiva impossibilità della contestazione immediata al di là della formula ritenuta di “stile” inserita nel verbale e quindi come tale non può essere ritenuta completa ed esauriente spiegazione di tale impossibilità.

Le ulteriori doglianze restano assorbite da queste sopraesposte.

Pertanto le eccezioni di parte opposta non possono essere accolte. Di conseguenza le spese seguono la soccombenza che si quantificano come da dispositivo e altresì valutata l’attività espletata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta come in epigrafe, così  provvede:                                                                                                                                                                                1) Annulla il provvedimento impugnato

2) Dichiara le spese a carico della parte soccombente che si liquidano in € 100,00 (cento/00) oltre oneri di legge da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario Avv. Vito Sola

Roma 12.02.2013

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Alessandra Capizzano

Depositato in cancelleria

Roma 16/03/2015

 

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Sentenza 52284 del 2013 del Giudice di Pace di Roma

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