dell'avvocato Vito Sola, patrocinante in Cassazione

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Violazione del Cds e scusabilità della condotta del conducente

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E’ annullabile la violazione delle norme del Codice della Strada  in caso di condotta posta in essere quale conseguenza di un comportamento imputabile a negligenza o imperizia grave dell’amministrazione comunale. Nella specie trattasi del noto varco di accesso alla zona a traffico limitato posto in Via dei Serpenti a Roma, che, stante la contraddittorietà dei segnali ivi posti, ha indotto il Giudice di Pace ad annullare la violazione all’art. 7/1-14 Codice della Strada.

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SENTENZA 40990/14

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE I

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma Dott. Alberto Rossi

nell’udienza del 8 gennaio 2014

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile n° 26757/2013 R.G.Aff.Cont., vertente

TRA

P.M. elett. dom/to in Roma, Via Ugo De Carolis 31, presso lo studio legale dell’Avv. Vito Sola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,                                                                                      opponente

Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore, elett dom/to in Roma Via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura Comunale, rappr. e dif. dal funzionario delegato                                             resistente

OGGETTO:  O.S.A.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d’udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 18.04.2013  l’opponente impugnava il verbale di accertamento n. 13130270288 del 17.02.2013, notificato il 09.04.2013, di presunta violazione dell’art. 7/1-14 Cds.

La presente sentenza viene redatta ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ., come modificato dall’articolo 45, comma 17, legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il ricorso è fondato.

L’oggetto di cognizione del presente giudizio è rappresentato, in primo luogo, dallo stato del luogo nel quale è stata rilevata l’infrazione.

Alla luce della documentazione fotografica depositata da parte opponente, prova piena ex articolo 2712 cod. civ., risulta che in Via dei Serpenti, strada di particolare rilievo storico ed urbanistico che si trova all’interno del centro storico di Roma Capitale, esiste, nella direzione di marcia del veicolo di parte ricorrente, sia un varco elettronico di accesso all’interno della z.t.l., accesso consentito a tutti i veicoli in determinati orari, sia una corsia cd. “preferenziale”, costantemente riservata (24 ore su 24), al contrario, alla circolazione di determinate categorie di veicoli; entrambi gli strumenti di contenimento della circolazione (il varco z.t.l. e la corsia preferenziale) sono allocati esattamente nella stessa posizione, occupando l’intera sede stradale, nella direzione di marcia di accesso all’interno della z.t.l.

Nel luogo è, altresì, presente segnaletica luminosa indicante “varco attivo” e “varco non attivo”, secondo gli orari di apertura o limitazione del traffico stabiliti dalla delibera della G.C. n. 856/2000 e successive integrazioni e modifiche.

Il predetto segnale luminoso, apposto proprio all’altezza dell’accesso nella z.t.l., nell’indicare che trattasi di un varco elettronico soggetto alle limitazioni al transito solo negli orari stabiliti dalla delibera della G.C. n. 856/2000 e successive modifiche, induce a ritenere, secondo l’ordinaria diligenza, che la corsia preferenziale non esiste nel luogo, non comprendendosi, in caso contrario, a quali veicoli, al di fuori di quelli già autorizzati sia all’accesso nella z.t.l. che alla percorrenza della corsia preferenziale (mezzi adibiti a trasporto pubblico ed altri  mezzi adibiti ad usi di particolare rilievo pubblico – ad esempio veicolo della Polizia o ambulanze – o sociale – ad esempio veicoli al servizio di persone invalide – come individuati nelle vigenti disposizioni legali o regolamentari), sia consentito l’accesso nella z.t.l., posto esattamente in corrispondenza della corsia preferenziale, con relativa ingannevolezza della predetta segnalazione.

Basti rilevare che tutti i veicoli autorizzati alla percorrenza delle corsie preferenziali sono, ipso iure (sulla base di tutte le disposizioni legali e regolamentari vigenti) autorizzati anche all’accesso nella z.t.l., con la conseguenza che la presenza del varco elettronico di accesso alla z.t.l. non ha ragione alcuna di esistere a di fatto si caratterizza, in via esclusiva, come un “tranello” diretto sia nei confronti dei soggetti autorizzati all’accesso nella z.t.l., ma non alla percorrenza delle corsie preferenziali (accesso in realtà loro costantemente inibito proprio dalla stabile presenza della corsia preferenziale, in tutti gli orari diurni e notturni), sia nei confronti dei soggetti non autorizzati all’accesso nella z.t.l., limitatamente ai periodi diurni e notturni nei quali l’accesso, sulla base addirittura di segnalazione luminosa presente in loco, sarebbe loro ingannevolmente consentito.

Ne discende la scusabilità (articolo 3, legge 689/1981) della condotta posta in essere da parte opponente, indotta da un comportamento imputabile, quanto meno, a negligenza o imperizia grave dell’amministrazione capitolina.

Le spese seguono la soccombenza (il valore della causa, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere determinato nella misura del massimo edittale della sanzione, ossia nei limiti in cui il giudice può determinare la sanzione pecuniaria a carico del trasgressore, laddove ritenga infondate le relative doglianze, oltre agli oneri accessori del procedimento amministrativo).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza, deduzione disattesa, così provvede:

“Annulla il v.a.v. n° 13130270288 del 17.02.2013. Condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di lite liquidate in € 160,00 (40 spese esenti, 120 compenso professionale), oltre cpa ed iva, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.

Roma li 8 gennaio 2014

Il Giudice di Pace

Dott. Alberto Rossi

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA li 15/12/14

 

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